Cassazione Civile, Ordinanza n. 12152/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta dalla società fornitrice di energia elettrica per somme asseritamente dovute a titolo di fornitura. La società cliente ha contestato la pretesa deducendo che l’impianto di smaltimento rifiuti servito dalla fornitura sarebbe stato inattivo nel periodo fatturato e che il distributore avrebbe successivamente ricalcolato i consumi a seguito del difetto di funzionamento e della sostituzione del contatore, retrodatando arbitrariamente l’inizio del malfunzionamento e operando un ricalcolo per un periodo superiore all’anno in violazione della disciplina regolatoria. In appello, la decisione di primo grado favorevole al fornitore è stata confermata sulla base dell’assunto che il venditore aveva fatturato secondo i dati comunicati dal distributore e che le contestazioni sulla misurazione dovevano essere rivolte al distributore, non al fornitore. Con il ricorso per cassazione la società cliente ha dedotto violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. sull’interpretazione del contratto, dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova e delle regole del TIME e della delibera ARERA 200/99, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ricostruito i fatti, trascurato la documentazione prodotta e male interpretato la clausola contrattuale che prevedeva la contestazione dei risultati della ricostruzione dei consumi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non individuasse in modo specifico gli errori della sentenza impugnata, ma si risolvesse in una contestazione di merito e in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il vizio di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale non era stato concretamente specificato, oltre a confermare la centralità dell’apprezzamento del giudice di merito nella valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.
richiamato solo come base del provvedimento di primo grado nel rito sommario
art. 1705 c.c.
potendo il mandante sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dal contratto
richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di rivolgersi al distributore, ma la Corte non ne accoglie la lettura nel merito
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
norma di legittimità invocata per dedurre violazioni di legge
artt. 1362 e ss. c.c.
in ordine all'interpretazione del contratto
la deduzione è ritenuta generica e non specificamente argomentata
art. 2697 c.c.
in ordine al riparto dell'onere della prova
richiamato come vizio denunciato, ma la censura viene qualificata sostanzialmente come richiesta di rivalutazione del fatto
art. 16.3 TIME
all’art 16.3 che rimanda all’art. 10.2 della Deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99
richiamato quale parametro regolatorio della ricostruzione dei consumi
Deliberazione ARERA 28 dicembre 1999, n. 200/99
invocata come disciplina del ricalcolo dei consumi dopo anomalia del misuratore
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata
richiamato nel procedimento di decisione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale
base del rito camerale in cassazione
art. 96 c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare in modo specifico l’errore della sentenza impugnata e contenere una critica puntuale alla ratio decidendi; una censura meramente assertiva o generica si risolve in un "non motivo" e determina l’inammissibilità.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove e degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio motivazionale e delle violazioni di legge realmente specificate.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione del contratto richiede l’indicazione concreta di quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo; il semplice richiamo a una clausola contrattuale non basta.
- L’accertamento dei fatti, la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più attendibili spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di legge.
- Quando il giudice ravvisa che la fatturazione del venditore si è limitata a recepire i dati comunicati dal distributore, le contestazioni sulla corretta misurazione o ricostruzione dei consumi devono essere rivolte al soggetto responsabile della misurazione, se la censura non investe specificamente la condotta del venditore.
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