Cassazione Penale, Sentenza n. 40052/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che, superando il diniego dell'amministrazione penitenziaria, aveva ammesso il detenuto sottoposto al regime 41-bis alla fruizione di colloqui visivi mediante collegamento a distanza. Il Ministero deduceva che, per i detenuti in regime differenziato, il video-colloquio è consentito solo in presenza di situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà allo svolgimento del colloquio in presenza, non ricorrenti nel caso concreto, e censurava l'interpretazione del Tribunale basata sull'art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la norma invocata (art. 221 d.l. 19/05/2020, n. 34) ha cessato definitivamente la vigenza il 31/12/2022. Perciò l'annullamento dell'ordinanza impugnata non produrrebbe effetti concreti né inciderebbe sulla situazione futura, e l'esame nel merito è stato precluso. La decisione richiama inoltre i principi relativi all'interesse ad impugnare e alla carenza d'interesse sopravvenuta; il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio ma la Corte non è entrata nel merito delle censure sul corretto inquadramento delle condizioni di "impossibilità" o "gravissima difficoltà"
Norme richiamate
art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
disposizione introdotta in costanza dell'emergenza pandemica da Covid-19, la cui vigenza è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022
Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la norma riconoscesse un diritto soggettivo al video-colloquio a condizione della disponibilità tecnica; la Corte di Cassazione osserva che la norma ha cessato la vigenza il 31/12/2022 e quindi la disputa basata su tale norma è divenuta priva di rilevanza concreta
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
regime detentivo differenziato (41-bis)
Il regime differenziato comporta limitazioni che giustificano, secondo orientamento giurisprudenziale, una disciplina più restrittiva circa l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai colloqui; per i 41-bis il video-colloquio è ammesso solo in presenza di specifiche condizioni che giustifichino l'esclusione del colloquio in presenza
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
norma richiamata per l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente ha perso l'interesse alla decisione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
riguarda la nozione di interesse ad impugnare
L'interesse ad impugnare va valutato secondo una prospettiva utilitaristica: deve sussistere concretamente e attualmente al momento della proposizione del gravame e della sua decisione
Sez. 1, n. 42654 del 28/09/2022 (Guttadauro)
richiama l'obbligo di indicare situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà
La giurisprudenza richiede al giudice di motivare adeguatamente quali concrete circostanze rendano impossibile o gravosamente difficoltoso il colloquio in presenza, oltre la mera vigenza normativa emergenziale
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmanuello)
sul tema dell'estensione dell'istituto ai detenuti in regime differenziato
Rilevamento giurisprudenziale sull'applicabilità dell'istituto del colloquio a distanza ai detenuti sottoposti a regime differenziato, con necessità di condizioni giustificanti
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012 (Marinaj)
orientamenti sulla nozione di interesse e sulla carenza d'interesse sopraggiunta
Stabilisce i criteri per valutare l'interesse a impugnare e la possibilità di dichiarare la carenza d'interesse sopraggiunta quando la finalità dell'impugnazione è venuta meno
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
principio che l'interesse deve sussistere al momento della proposizione del gravame e della sua decisione
Conferma che l'interesse ad impugnare deve essere immediato, concreto e attuale in entrambi i momenti procedurali rilevanti
Massime di principio
- Se la norma che costituisce il fondamento dell'impugnazione ha cessato la vigenza, l'appello volto ad ottenerne l'annullamento può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che permangano effetti pratici rimuovibili solo con la decisione impugnata
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis il collegamento video va autorizzato solo se ricorrono concrete situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà nello svolgimento del colloquio in presenza, a meno che una norma vigente non riconosca espressamente un diritto incondizionato
- Il giudice che autorizza il video-colloquio in casi di regime differenziato deve motivare specificamente le circostanze fattuali che configurano l'impossibilità o la gravissima difficoltà rispetto al colloquio in presenza
- L'interesse ad impugnare è valutato con criteri utilitaristici e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; una mutata situazione di fatto o di diritto può determinare la carenza d'interesse sopraggiunta
- Una decisione amministrativa che nega il video-colloquio può essere sovvertita dal magistrato di sorveglianza, ma il rimedio giudiziario risulta effettivamente sindacabile solo se l'annullamento o la modifica del provvedimento produce ancora effetti concreti
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