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Sentenza

Sentenza del 03/05/2022 n. 13828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR Campania aveva accolto l'appello di Charter 97 srl contro l'avviso di accertamento per imposte dirette e IVA 2011 ritenendo, in particolare, che vi fosse violazione del contraddittorio endoprocedimentale (applicabile senza discriminazione tra tributi armonizzati e non armonizzati) e che, per le operazioni attive contestate, fosse applicabile un'aliquota IVA ridotta del 6%. L'Agenzia impugnava la decisione in Cassazione con quattro motivi: carenza/invalidità della motivazione della CTR (art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.), violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e della L. 212/2000 art. 12, comma 4, errori sulle riprese a titolo di IRES/IRAP (D.P.R. 917/1986 art. 109 e art. 2697 c.c.) e violazione di norme IVA (D.P.R. 633/1972 artt. 8-bis e 7-ter) in relazione all'aliquota applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla presunta insufficienza della motivazione (secondo motivo), dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché riguardanti argomentazioni meramente obiter dicta, e accolto il primo motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha ritenuto che la CTR si era posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per le imposte dirette non armonizzate se non è espressamente previsto dalla normativa nazionale, mentre sussiste con carattere generale per i tributi armonizzati. Poiché la decisione della CTR sul contraddittorio era determinante (ratio decidendi), la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati dalla Corte; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla correttezza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto tuttavia che la CTR avesse adeguatamente motivato la propria decisione sul punto.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Riferito dalla ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse viziata ai sensi della giurisprudenza richiamata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 4

    Norma invocata in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio è obbligatorio in generale per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo se la normativa nazionale lo prevede espressamente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle riprese fiscali per IRES/IRAP; la Corte ha dichiarato tali censure inammissibili perché relative a considerazioni meramente obiter della CTR, divenute irrilevanti in presenza della statuizione decisiva sulla nullità procedimentale.

  • Codice civile, art. 2697

    Invocato relativamente all'onere della prova nelle contestazioni fiscali; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale profilo per motivi di ammissibilità rispetto al dispositivo impugnato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8-bis e 7-ter

    Norme richiamate sulla disciplina IVA e territorialità/operazioni; la CTR aveva applicato un'aliquota speciale del 6% per le operazioni contestate, ma la Corte ha ritenuto le questioni IVA non decidibili in sede di legittimità perché obiter dicta rispetto alla decisione sulla nullità procedimentale.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare la nullità dell'atto impositivo e quindi l'annullamento dell'accertamento indipendentemente dall'esito sostanziale delle questioni tributarie.
  • Secondo la giurisprudenza consolidata, l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è applicabile ai tributi armonizzati (es. IVA) ma non automaticamente alle imposte dirette non armonizzate: per queste ultime l'obbligo sussiste solo se la normativa nazionale lo prevede espressamente.
  • Se un giudice accerta la nullità dell'atto per violazione procedimentale (contraddittorio), le valutazioni sul merito delle pretese erariali contenute nella motivazione possono restare obiter dicta e, dunque, essere inammissibili in sede di legittimità per difetto di interesse.
  • Quando più imposte sono coinvolte in un unico procedimento (armonizzate e non armonizzate), il giudice del merito deve attenersi ai criteri giurisprudenziali che distinguono l'ambito di applicazione del contraddittorio per ciascuna categoria di tributo; non è lecito estendere automaticamente le garanzie spettanti per tributi armonizzati anche ai non armonizzati senza fondamento normativo.
  • Se la Corte di legittimità annulla una sentenza per errata applicazione di principi generali (es. requisiti del contraddittorio), la causa viene rimessa al giudice di merito perché riesamini la controversia conformandosi ai principi indicati dalla Cassazione.

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