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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento comunale n. 1924 (ICI 2008 su terreno edificabile) per mancata o insufficiente motivazione, errata ricostruzione delle parti e dell'oggetto, uso illegittimo della Delib. giunta comunale n. 58/2007 quale base per la determinazione del valore (riferita agli anni 2004-2006), omissioni deliberali e difetti di contraddittorio endoprocedimentale; dedotte anche omissioni della CTR nel considerare documenti e sentenze rilevanti e la illegittima condanna alle spese in assenza di costituzione del Comune in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato otto dei nove motivi: ha ritenuto valida la motivazione dell'avviso d'accertamento basata sulla Delib. giunta comunale n. 58/2007 (considerata atto conoscibile e fonte di presunzioni utili alla valutazione del valore venale), ha dichiarato inammissibili o infondati altri profili (mancanza di specificità, difetto di interesse, principio sul contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati, eventuale irrilevanza del fatto che la delibera riguardasse anni precedenti se il valore venale è ritenuto invariato). Tuttavia ha accolto il nono motivo: la condanna alle spese in favore del Comune nel grado d'appello è nulla perché il Comune non si era costituito; la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e la ricorrente è stata assolta dall'obbligo di pagare le spese del secondo grado. Le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 132 comma 2 n.4

    Richiesta di corretta indicazione delle parti/sintesi della causa nella sentenza: la Corte ricorda che l'errata indicazione non determina automaticamente nullità della sentenza se non ne deriva inidoneità al raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).

  • Codice di procedura civile, art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiesta formale relativa al contenuto della decisione; la Corte valuta la rilevanza della omissione alla stregua dell'efficacia della motivazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma processuale tributaria richiamata nella censura sulle indicazioni della sentenza di merito; la Corte esamina la correttezza formale e sostanziale della motivazione del giudice tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Principio che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio: la Corte specifica che la condanna presuppone la costituzione della parte vittoriosa.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    "Il giudice... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese..."

    Applicato per affermare che non si può condannare alle spese una parte appellante quando la controparte non si è costituita nel grado di giudizio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama."

    La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: l'allegazione è richiesta per rendere comprensibili le ragioni dell'atto, ma non in modo formalistico se l'atto richiamato è di conoscibilità pubblica (es. delibera comunale contenente valori generali).

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principi sulla motivazione degli atti amministrativi: la Corte ricorda la funzione esplicativa della motivazione e consente la motivazione per relationem se l'atto richiamato è noto/leggibile dal contribuente.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 comma 5

    Definizione della base imponibile ICI (valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione): la Corte ritiene che la delibera comunale possa fondare accertamenti anche per anni diversi da quelli indicati nella delibera se l'amministrazione concretamente ritiene invariato il valore venale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, art. 59 comma 1 lett. g

    Attribuisce la competenza ai Comuni a determinare i valori delle aree edificabili; la Corte ammette che tale determinazione possa essere adottata dalla giunta e assuma valore come fonte di presunzioni di esperienza comune.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), competenze della giunta

    Utilizzato per sostenere che la giunta comunale può adottare atti non di natura impositiva (es. delibere di valori) e che tali atti possono fungere da presunzioni per l'accertamento.

Massime di principio

  • Una delibera comunale che stabilisce valori medi per aree edificabili può costituire motivazione sufficiente dell'avviso di accertamento se è atto noto o conoscibile dal contribuente e fornisce presunzioni di comune esperienza.
  • La motivazione per relationem è ammessa in termini sostanziali: l'amministrazione non è sempre costretta ad allegare formalmente l'atto richiamato se la funzione esplicativa della motivazione è comunque garantita e l'atto è conoscibile.
  • Una delibera adottata per anni precedenti può essere utilizzata per accertamenti di anni successivi quando l'amministrazione ritiene che il valore venale non sia variato concretamente; la circostanza della data della delibera non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • Per tributi non armonizzati (es. ICI/IMU storicamente), il mancato contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente invalidità dell'atto, salvo che la legge nazionale o il diritto UE impongano diversamente.
  • Il giudice può omettere la cassazione con rinvio quando il rinvio sarebbe inutile per ragioni di economia processuale e durata ragionevole del processo; la Corte controllerà se il vizio denunciato inciderebbe sul merito.
  • La parte che non si è costituita non può ottenere la condanna alle spese: la condanna alle spese presuppone la costituzione della parte vittoriosa nel relativo grado di giudizio.
  • Le doglianze generiche o non supportate dalla produzione dei documenti o da specificità sono inammissibili: il ricorrente deve fornire prova e specificare la rilevanza delle omissioni rispetto alla decisione.
  • Errori formali nell'indicazione delle parti o in circostanze della causa non determinano di per sé la nullità della sentenza se la decisione risulta comprensibile e idonea al suo scopo.

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