Regolamento (UE) 2020/1054
Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina UE sui tempi di guida e riposo nel trasporto su strada, chiarendo obblighi, deroghe e modalità di organizzazione del lavoro dei conducenti. Rafforza inoltre le regole sui tachigrafi intelligenti, sul posizionamento del veicolo, sulla registrazione degli attraversamenti di frontiera e sui controlli da parte delle autorità nazionali. Introduce misure specifiche per i riposi settimanali, il ritorno del conducente a casa o alla sede aziendale, le aree di parcheggio sicure e la cooperazione tra Stati membri. Il regolamento contiene anche scadenze precise per l’adozione di atti di esecuzione e delegati da parte della Commissione.
Modifica delle norme UE sui tempi di guida, le interruzioni e i riposi dei conducenti e aggiornamento della disciplina sui tachigrafi, con rafforzamento dei controlli e del posizionamento.
Ambito di applicazione
Si applica al trasporto su strada nell’Unione disciplinato dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dal regolamento (UE) n. 165/2014, con estensione anche ad alcune categorie di veicoli e operazioni specificamente esentate o oggetto di nuove soglie di applicazione. Incide sui conducenti, sulle imprese di trasporto, sulle autorità di controllo e sulle officine/installatori autorizzati; rileva inoltre per i trasporti internazionali e di cabotaggio, per il trasporto di merci e passeggeri, per i veicoli commerciali leggeri sopra 2,5 tonnellate dal 1° luglio 2026 e per i tachigrafi intelligenti. Sono previste esclusioni e deroghe per taluni veicoli o impieghi, tra cui il trasporto non commerciale, determinati veicoli entro raggio limitato, specifiche attività in isole/regioni isolate, il trasporto di macchine edili e il calcestruzzo pronto, nonché deroghe temporanee in casi urgenti e circostanze eccezionali.
Modifica del regolamento sui tempi di guida, riposo e tachigrafi nel trasporto su strada
Il regolamento interviene su due pilastri della disciplina sociale del trasporto stradale: il regolamento (CE) n. 561/2006, relativo ai tempi di guida, alle interruzioni e ai riposi, e il regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi. La finalità è rafforzare la sicurezza stradale, migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e uniformare l’applicazione delle regole nell’Unione, riducendo le divergenze interpretative e le pratiche nazionali frammentate.
Ambito e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge la preoccupazione per l’applicazione disomogenea delle norme sociali nel trasporto su strada, la necessità di contrastare la concorrenza sleale e l’esigenza di rendere le regole più chiare, proporzionate ed eseguibili. Il regolamento mira anche a rafforzare gli strumenti di controllo, a migliorare la cooperazione amministrativa fra Stati membri e ad adeguare il quadro normativo ai progressi tecnologici dei tachigrafi intelligenti e dei sistemi di guida autonoma.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’intervento modifica l’ambito di applicazione del regolamento 561/2006, includendo dal 1° luglio 2026 anche il trasporto internazionale o di cabotaggio di merci effettuato da veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate. Sono inoltre ridefinite diverse esenzioni, tra cui quelle per alcuni veicoli entro 100 km, per trasporti effettuati per conto proprio, per veicoli operanti in isole o regioni isolate e per specifiche attività come il trasporto di macchine per l’edilizia o la consegna di calcestruzzo pronto. Viene anche introdotta la nozione di "trasporto non commerciale".
Tempi di guida, riposo settimanale e compensazioni
La disciplina dei riposi settimanali è resa più precisa. In due settimane consecutive devono essere effettuati due riposi settimanali regolari oppure un regolare e un ridotto; il riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente. Per il trasporto internazionale di merci è consentita, fuori dallo Stato membro di stabilimento, la sequenza di due riposi settimanali ridotti consecutivi, purché nelle quattro settimane consecutive siano effettuati almeno quattro riposi settimanali, di cui almeno due regolari. Ogni riduzione deve essere compensata entro la fine della terza settimana successiva; se due riposi ridotti sono consecutivi, il riposo successivo deve essere preceduto dalla compensazione dei due riposi ridotti.
Riposo fuori dal veicolo e rientro del conducente
I riposi settimanali regolari e quelli superiori a 45 ore effettuati in compensazione non possono essere svolti a bordo del veicolo, ma in un alloggio adeguato con servizi idonei e tenendo conto delle specificità di genere; le spese sono a carico del datore di lavoro. Le imprese devono organizzare l’attività in modo da consentire al conducente di tornare alla sede di attività nel proprio Stato membro di stabilimento o al luogo di residenza entro quattro settimane, per effettuare almeno un riposo settimanale regolare o un riposo compensativo superiore a 45 ore. La documentazione a supporto dell’adempimento deve essere conservata presso l’impresa ed esibita su richiesta.
Deroghe per circostanze eccezionali
L’articolo 12 viene esteso per consentire, in circostanze eccezionali e senza pregiudizio per la sicurezza stradale, il superamento di un’ora dei limiti di guida giornalieri e settimanali al fine di raggiungere la sede di attività o il luogo di residenza per il riposo settimanale. Il superamento può arrivare a due ore se il conducente effettua una interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo aggiuntivo. Il motivo della deroga va annotato manualmente al più tardi al raggiungimento della destinazione o del punto di sosta, e il tempo eccedente va compensato entro la fine della terza settimana successiva.
Interruzioni, multipresenza e trasporto su traghetto o treno
Per la multipresenza viene introdotta una soluzione più flessibile: il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti a bordo di un veicolo guidato da un altro conducente, purché non stia assistendo la guida. Per i trasporti in nave traghetto o convoglio ferroviario, le regole sui riposi vengono adattate: durante un riposo giornaliero regolare o un riposo settimanale ridotto sono ammesse al massimo due altre attività per un’ora complessiva, a condizione che il conducente disponga di una cabina letto, una branda o una cuccetta; per il riposo settimanale regolare, la deroga vale solo se la tratta dura almeno otto ore.
Aree di parcheggio sicure e certificate
Viene introdotto un nuovo articolo 8 bis sulle aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione deve facilitare l’accesso dei conducenti alle informazioni, pubblicare un elenco unico e aggiornato delle aree certificate e definire, con atti delegati, norme di dettaglio sul livello di servizio e sulle procedure di certificazione. Le strutture devono offrire servizi minimi di sicurezza, illuminazione, emergenza, igiene, ristoro, comunicazione e alimentazione elettrica. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione deve presentare una relazione sulla disponibilità di strutture adeguate e sullo sviluppo di nuove aree certificate.
Tachigrafi intelligenti, posizionamento e registrazioni obbligatorie
Il regolamento 165/2014 è profondamente aggiornato per rafforzare la registrazione automatica della posizione e degli attraversamenti di frontiera. Il tachigrafo intelligente registra automaticamente inizio e fine del lavoro giornaliero, attraversamenti di frontiera, carico/scarico e posizione ogni tre ore di guida complessiva. Per i veicoli di nuova immatricolazione è previsto il collegamento a un servizio GNSS e l’inserimento automatico di ulteriori dati in date differite, con una disciplina transitoria articolata. Sono fissati anche obblighi relativi all’inserimento del simbolo del paese, compresi i casi in cui l’attraversamento della frontiera avviene via traghetto o treno.
Controlli, documentazione e protezione dei dati
Le autorità di controllo devono poter verificare i dati del giorno del controllo e dei 56 giorni precedenti. La disciplina della protezione dei dati viene rafforzata: il trattamento dei dati personali è consentito solo per finalità di verifica della conformità agli atti UE pertinenti; sono limitati gli usi del GNSS, della comunicazione remota, dello scambio di dati sulle carte del conducente e dei registri aziendali. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire riservatezza e minimizzazione dei dati.
Sanzioni e cooperazione amministrativa
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le violazioni dei regolamenti 561/2006 e 165/2014 che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. È espressamente esclusa la doppia sanzione o il doppio procedimento per la medesima infrazione. La Commissione dovrà pubblicare in un sito web dedicato, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, le informazioni sulle sanzioni nazionali. La cooperazione tra Stati membri è resa obbligatoria, tempestiva, gratuita e canalizzata tramite gli organismi di collegamento intracomunitario.
Attuazione, deleghe e relazioni future
La Commissione riceve poteri delegati e di esecuzione per disciplinare in dettaglio sia le aree di parcheggio sia il funzionamento uniforme dei tachigrafi intelligenti. Sono previste scadenze specifiche per gli atti di esecuzione, tra il 21 agosto 2021 e il 21 febbraio 2022, mentre il periodo di delega per le aree di parcheggio decorre dal 20 agosto 2020 per cinque anni. Sono inoltre previste due relazioni di revisione: una sui servizi occasionali di trasporto passeggeri entro il 21 agosto 2022 e una sui sistemi di guida autonoma entro il 31 dicembre 2025, con eventuale proposta legislativa.
Disposizioni principali
Nuova disciplina dell’ambito di applicazione del regolamento 561/2006
Vengono inserite o modificate diverse esenzioni e soglie. Dal 1° luglio 2026 il regolamento si applica anche al trasporto internazionale o di cabotaggio di merci effettuato da veicoli con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate. Sono ridefiniti taluni veicoli esentati, inclusi i veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati entro 100 km per materiale/attrezzature del conducente o per merci artigianali, e i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per trasporto di merci per conto proprio, quando la guida non sia attività principale. Si introduce la nozione di "trasporto non commerciale" e si modificano altre esenzioni nazionali e settoriali.
Riposi settimanali, compensazioni e ritorno del conducente
Sono riformulati l’articolo 8 e i relativi obblighi: in due settimane consecutive occorrono due riposi settimanali regolari oppure un regolare e uno ridotto; il riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente. Per i trasporti internazionali di merci è consentito, fuori dallo Stato membro di stabilimento, effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, con obbligo di quattro riposi settimanali in quattro settimane, di cui almeno due regolari. Ogni riduzione va compensata entro la fine della terza settimana successiva. Le imprese devono organizzare l’attività affinché il conducente possa rientrare alla sede di attività o al luogo di residenza entro quattro settimane; la documentazione probatoria deve essere conservata presso l’impresa.
Alloggio adeguato e divieto di riposo in cabina
I riposi settimanali regolari e quelli superiori a 45 ore effettuati per compensazione non possono svolgersi a bordo del veicolo ma in un alloggio adeguato, con servizi e attrezzature idonee e tenendo conto delle specificità di genere. Le spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
Deroghe per circostanze eccezionali
L’articolo 12 consente, in circostanze eccezionali e senza compromettere la sicurezza stradale, di superare di un’ora al massimo i tempi di guida giornalieri e settimanali per raggiungere la sede di attività o il luogo di residenza per il riposo settimanale. In presenza di un’interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo aggiuntivo, il superamento può arrivare a due ore. Il motivo della deroga deve essere annotato al più tardi al raggiungimento della destinazione o del punto di sosta. Il tempo aggiuntivo va compensato entro la fine della terza settimana successiva.
Interruzioni in multipresenza e trasporti su nave traghetto o convoglio ferroviario
Il conducente in multipresenza può effettuare una interruzione di 45 minuti a bordo di un veicolo guidato da un altro conducente, purché non stia assistendo il conducente alla guida. Per i trasporti su nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente che effettua un riposo giornaliero regolare o un riposo settimanale ridotto può svolgere al massimo due altre attività per non oltre un’ora complessiva; per il riposo settimanale regolare la deroga vale solo se la tratta dura almeno otto ore e il conducente dispone di cabina letto.
Aree di parcheggio sicure e protette
È introdotto l’articolo 8 bis: la Commissione deve rendere accessibili le informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette e pubblicare un elenco unico aggiornato delle aree certificate. Sono indicati i servizi minimi: prevenzione intrusione, illuminazione, emergenza, servizi igienici con specificità di genere, cibo e bevande, comunicazioni e alimentazione elettrica. La Commissione adotta atti delegati per definire livello di servizio e procedure di certificazione; entro il 31 dicembre 2024 deve presentare una relazione su disponibilità e sviluppo delle aree di parcheggio sicure e protette.
Tacigrafo, posizionamento e registrazione degli attraversamenti di frontiera
Nel regolamento 165/2014 il sistema di registrazione della posizione viene rafforzato: il veicolo registra automaticamente inizio e fine del lavoro giornaliero, attraversamenti di frontiera, operazioni di carico/scarico e il punto raggiunto ogni tre ore di guida complessiva. Per i veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate è richiesto il tachigrafo collegato a un sistema GNSS; alcune registrazioni automatiche delle frontiere si applicano ai veicoli immatricolati per la prima volta oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate. Sono previste anche regole specifiche per l’inserimento del simbolo del paese e per i tragitti su nave traghetto o convoglio ferroviario.
Obblighi di formazione e protezione dei dati
I conducenti devono ricevere adeguata formazione sull’uso delle nuove funzioni dei tachigrafi, a carico delle imprese di trasporto. È riscritta la disciplina sulla protezione dei dati: il trattamento dei dati personali è consentito solo per verificare la conformità agli atti UE rilevanti; i tachigrafi digitali devono essere progettati per garantire riservatezza e trattare solo i dati necessari. Sono disciplinati l’uso del GNSS, della comunicazione remota, dello scambio elettronico di dati sulle carte del conducente e dei registri aziendali.
Controlli, sigilli e accesso ai dati
Le autorità di controllo devono poter verificare i dati relativi al giorno del controllo e ai 56 giorni precedenti. È prevista la possibilità, in specifiche condizioni documentate, che un funzionario di controllo riapponga il sigillo rimosso durante l’ispezione, con obbligo di giustificazione scritta. La carta di controllo deve restare nel tachigrafo fino alla conclusione dell’ispezione; sono fissati i dati minimi da indicare nella giustificazione.
Sanzioni e cooperazione amministrativa
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le violazioni del regolamento 561/2006 e del regolamento 165/2014, effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, con divieto di doppia sanzione o doppia procedura per la stessa infrazione. Devono inoltre notificare alla Commissione le norme nazionali e i criteri di proporzionalità, che la Commissione pubblica in un sito web pubblico multilingue. La cooperazione tra Stati membri deve essere stretta, gratuita e svolta tramite gli organismi di collegamento intracomunitario.
Poteri delegati ed esecutivi della Commissione
La Commissione riceve poteri delegati per disciplinare il livello di servizio e le procedure di certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette, per un periodo di cinque anni dal 20 agosto 2020, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio. Riceve anche competenze di esecuzione per fissare norme dettagliate sui tachigrafi intelligenti, con scadenze specifiche: entro il 21 agosto 2021 e entro il 21 febbraio 2022 per le principali specificazioni tecniche e di registrazione.
Relazioni della Commissione su guida autonoma e trasporto passeggeri
Entro il 21 agosto 2022 la Commissione deve valutare se adottare norme più adeguate per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri. Entro il 31 dicembre 2025 deve presentare una relazione sull’uso dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri, con focus sull’impatto sulle norme sui tempi di guida e di riposo e, se del caso, una proposta legislativa.
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