Sentenza del 25/10/2016 n. 243 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRPEF - Accertamento - Documentazione fiscale del datore di lavoro - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce che CUD e modello 770 sono elementi probatori iniziali dell'erogazione dei redditi, ma ammette la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria sull'effettivo pagamento e sull'ammontare delle somme. L'accertamento, pertanto, non può fondarsi automaticamente e in modo incontestabile sui dati risultanti dalla documentazione del sostituto d'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rilevanza probatoria della documentazione fiscale emessa dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, in particolare il CUD e il modello 770. Tali documenti costituiscono un principio di prova dell'avvenuta corresponsione degli emolumenti indicati, ma non hanno valore assoluto e possono essere contestati dal contribuente mediante prova contraria, dimostrando che le somme non sono state effettivamente pagate oppure sono state pagate in misura inferiore.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF e obblighi del sostituto d'imposta
La documentazione fiscale predisposta dal datore di lavoro può costituire principio di prova dell'erogazione degli emolumenti, ma è soggetta a prova contraria e non dimostra in modo irrebuttabile l'effettivo pagamento delle somme.
Massime di principio
- Le certificazioni fiscali del datore di lavoro sono elementi probatori rilevanti, ma non equivalgono necessariamente alla prova definitiva dell'effettivo incasso da parte del lavoratore.
- Il contribuente può contestare il reddito certificato dimostrando, con documenti o altri elementi attendibili, che le somme non sono state pagate o sono state corrisposte solo parzialmente.
- In caso di mancata coincidenza tra reddito certificato e somme effettivamente percepite, occorre distinguere tra l'obbligo dichiarativo e l'effettiva imputabilità del reddito al contribuente.
- La prova contraria deve essere concreta e riferita agli specifici emolumenti contestati; la semplice affermazione di non aver ricevuto le somme potrebbe non essere sufficiente.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare gli elementi forniti dal contribuente e non può considerare automaticamente incontestabili i dati contenuti nel CUD o nel modello 770.
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