Cassazione Civile, Sentenza n. 19813/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha articolato tre censure. 1) Contestava la decisione che aveva ammesso l'adesione della curatela all'azione surrogatoria originariamente promossa dalla banca, sostenendo che tale adesione non poteva elidere le preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.) e che l'intervento della curatela avrebbe introdotto una domanda nuova. 2) Denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 219 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo: il procedimento di verificazione grafica era stato avviato e poi la relativa ordinanza sarebbe stata revocata per mancata produzione dell'originale del documento; inoltre l'originale non era mai stato prodotto né provata l'esistenza della scrittura privata, per cui la verificazione non poteva validamente svolgersi. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non aveva esaminato la questione essenziale relativa alla mancata produzione dell'originale e alla revoca del provvedimento istruttorio. 3) Motivo sulle spese, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo corretta l'applicazione dei principi sull'adesione della curatela alla domanda in surrogazione e sul ruolo della riassunzione), ha accolto il secondo motivo ritenendo che la Corte d'appello ha omesso di pronunciare su un punto decisivo (la revoca dell'ordinanza istruttoria e la mancata produzione dell'originale), e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza di merito è stata cassata limitatamente al secondo motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà decidere sul secondo motivo e regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
Richiamata in relazione alle preclusioni sull'introduzione di domande nuove; la Corte osserva che le regole ordinarie di preclusione non si estendono automaticamente alle ipotesi in cui la curatela legittimamente assume la domanda del creditore (non si configura necessariamente una domanda "nuova").
art. 50 c.p.c.
Riferita all'istituto della riassunzione dopo pronuncia di incompetenza: la riassunzione può, in ipotesi, contenere una domanda nuova purché sia rispettato il contraddittorio; la giurisprudenza citata ammette la cumulazione per evitare duplicazioni processuali.
art. 219 c.p.c.
Norma sulla verificazione della scrittura privata; la Corte ritiene che la mancata produzione dell'originale e la revoca dell'ordinanza istruttoria siano fatti decisivi che il giudice deve valutare: procedere alla verificazione senza l'originale può rendere illegittimo l'accertamento e la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi su questo punto.
art. 177 c.p.c.
Richiamata nella memoria delle parti con il principio che le ordinanze istruttorie motivate non possono pregiudicare la decisione, ma la Corte sottolinea che tale rilievo non è decisivo quando manca l'essenziale presupposto dell'istruzione (es. l'originale).
Massime di principio
- La curatela può assumere la domanda propostale da un creditore e questa adesione non è automaticamente considerata l'introduzione di una domanda nuova soggetta alle preclusioni ordinarie; occorre valutare il ruolo della curatela quale unico soggetto legittimato a far valere i diritti del fallito.
- La riassunzione del giudizio (art. 50 c.p.c.) può contenere domande nuove, purché sia rispettato il contraddittorio; l'ammissione di nuove domande nella riassunzione va valutata con attenzione per evitare duplicazioni e per rispettare la ragionevole durata del processo.
- Per la procedura di verificazione della scrittura privata (art. 219 c.p.c.) è requisito essenziale la produzione dell'originale: l'assenza dell'originale e la revoca di provvedimenti istruttori rilevanti devono essere esaminati dal giudice perché la mancanza di tale presupposto può inficiare l'intera verificazione.
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le censure decisive sollevate in appello; l'omissione di pronuncia su un motivo che investe un fatto o un presupposto essenziale integra vizio che può giustificare la cassazione e il rinvio.
- Le ordinanze istruttorie motivate difficilmente pregiudicano la decisione della causa in astratto, ma non possono sostituire l'accertamento dell'esistenza dei presupposti essenziali dell'istruzione (ad es. la produzione dell'originale) cui la validità della prova è subordinata.
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