Cassazione Penale, Ordinanza n. 25530/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, preso atto del concordato ex art. 599-bis c.p.p. tra accusa e difesa, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado per plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate ai sensi dell'art. 61, n. 2, c.p. Il ricorso era affidato a un unico motivo con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, in particolare con riferimento alla mancata considerazione di una desistenza e alla conseguente qualificazione delle condotte come tentativo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico e, in sostanza, mira a rimettere in discussione aspetti di fatto già scrutinati dai giudici di merito, inclusi il ruolo svolto dall'imputato e il significato delle condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica fosse solo apparentemente tale e, nella sostanza, tendesse a sollecitare una rivalutazione in fatto preclusa in sede di legittimità, oltre a non confrontarsi con la specifica motivazione della Corte di appello sulla desistenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato in appello; delimita il contenuto della decisione di secondo grado poi impugnata
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e non implichi valutazioni di fatto o probatorie
art. 61, n. 2, c.p.
richiamato come circostanza aggravante applicata alle lesioni contestate
art. 640 c.p.
Massime di principio
- Nel rito definito con concordato in appello, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo se l'errore emerge con immediatezza dalla contestazione ed è palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge sulla qualificazione giuridica, richieda una rivalutazione di questioni di fatto o di elementi probatori, incluso il ruolo concreto dell'imputato nella vicenda.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera allegazione di un errore di qualificazione senza confronto con la ratio decidendi è generica e non superabile in sede di legittimità.
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