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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31628/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’affidamento in concessione del servizio pubblico di costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con previsione di un canone concessorio. In seguito a un contenzioso sulla scadenza della concessione, le parti avevano adito un collegio arbitrale; il lodo, poi reso esecutivo, era stato interpretato dal Comune come idoneo a determinare l’acquisizione della piena proprietà dell’impianto in capo all’ente. Su tale presupposto il Comune aveva proceduto alla trascrizione e aveva adottato atti di aggiornamento del canone concessorio e di richiesta di rimborso dei costi di località per annualità successive. La società aveva impugnato tali atti dinanzi al TAR; dopo una prima declinatoria di giurisdizione e una successiva sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione amministrativa, il giudizio era stato riassunto e deciso nel merito dal TAR, con successivo appello del Comune respinto dal Consiglio di Stato. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva, con due motivi attinenti alla giurisdizione, la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 7 e 133 c.p.a., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, sostenendo che la controversia riguardasse canoni e corrispettivi aventi natura di diritti soggettivi patrimoniali e quindi appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario; in particolare lamentava che il Consiglio di Stato avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla giurisdizione, nonostante la materia esulasse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione del Consiglio di Stato secondo cui la questione di giurisdizione era già stata definita con la precedente sentenza del 2019, non impugnata, sicché si era formato giudicato interno sul punto nel medesimo giudizio. Di conseguenza, la questione non poteva essere nuovamente devoluta al giudice dell’appello, pena violazione del ne bis in idem. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente censurato le regole sul rilievo del giudicato interno sulla giurisdizione e che non emergeva alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione idonea a fondare il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente non si era ritualmente e tempestivamente costituita. È stato infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la costituzione della resistente è stata ritenuta tardiva perché avvenuta oltre il termine previsto

  • art. 7 c.p.a.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’estraneità della controversia alla giurisdizione amministrativa

  • art. 133 c.p.a.

    invocato dal ricorrente in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato

  • art. 111, comma 8, Cost.

    ricorso per cassazione esperibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 46-bis

    norma richiamata nel contesto dell’aggiornamento del canone concessorio e dei costi di località

  • Corte cost. n. 204/2004

    invocata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla ripartizione di giurisdizione

Massime di principio

  • Quando la questione di giurisdizione è stata già decisa con pronuncia passata in giudicato nello stesso giudizio, essa non può essere nuovamente riproposta nei successivi gradi del medesimo processo.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo se si deduce una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non anche per contestare una decisione resa nel rispetto del giudicato interno.
  • Il giudicato interno sulla giurisdizione preclude la riproposizione della relativa questione in appello o in cassazione, salvo che sia denunciata una concreta invasione dei limiti esterni della giurisdizione.
  • La mera contestazione della spettanza della giurisdizione ordinaria o amministrativa, quando coperta da giudicato interno nel medesimo procedimento, non integra motivo idoneo al sindacato delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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