Cassazione Civile, Sentenza n. 481/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa ad un avviso di liquidazione (n. 2011/001/SC/000001224/0/002) emesso per imposte dovute in conseguenza della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato l'usucapione di un terreno in favore di Fragapane Natale e in danno del Comune. Il Comune impugnava l'avviso per più ragioni principali: 1) contestava la solidarietà per le imposte (sosteneva che la solidarietà operi solo per l'imposta di registro, già pagata, mentre imposte ipotecarie, catastali e quelle sul trasferimento graverebbero solo sul nuovo proprietario); 2) denunciava nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata indicazione del valore imponibile e parametri di classamento; 3) contestava l'omessa prova da parte dell'Agenzia della notifica dell'avviso a Fragapane (debitor principale) e chiedeva il beneficio di escussione / preventiva escussione del debitore principale; 4) eccepiva omesso esame di fatto decisivo e violazioni di norme del DPR n.131/1986 e del codice civile/procedura civile in relazione agli obblighi di notifica e prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (definizione agevolata), nel testo novellato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge n. 56/2023, perché il Comune ha presentato istanza di adesione entro il termine previsto (domanda del 26 settembre 2023) e ha effettuato i versamenti richiesti (prime due rate). Non risultando adottato dal Fisco il diniego della definizione agevolata entro i termini previsti, l'azione è stata estinta. Conseguenze pratiche: il merito delle questioni sostanziali (solidarietà per le imposte diverse dalla registrazione, prova di notifica a Fragapane, validità motivazionale dell'avviso) non è stato deciso; le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate (ai sensi dell'art. 1, comma 197, legge n.197/2022); non è stato imposto il cosiddetto doppio contributo unificato perché la definizione agevolata non rientra nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro)
Norme (artt. 20, 37, 41 e 57, nota II bis alla tariffa art.1 e 8) richiamate dalle parti: l'Ufficio ha fondato la liquidazione sul primo comma dell'art. 41 e ha notificato l'avviso ai soggetti ritenuti obbligati ai sensi dell'art. 57. Le questioni interpretative relative all'ambito della solidarietà tra debitore principale e solidale riguardano soprattutto la portata della solidarietà per imposte diverse dall'imposta di registro; la Cassazione non ha deciso il merito, limitandosi a dichiarare estinto il giudizio per adesione alla definizione agevolata.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Norma richiamata come criterio di impugnazione in motivi di cassazione: il ricorrente denunciava violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha valutato le questioni ma ha disposto l'estinzione del processo per definizione agevolata senza decidere sulle doglianze di merito.
Codice civile
art. 2697; artt. 1292 e 1298
Riferimenti richiamati in tema di onere della prova (art.2697) e disciplina delle obbligazioni/solidarietà (artt.1292 e 1298): il Comune sosteneva che gravava sull'Agenzia provare la notifica a Fragapane e che, in presenza di solidarietà 'dipendente', dovrebbe applicarsi il beneficio di escussione del debitore principale. La Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di questi rilievi a causa dell'estinzione del processo.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato dalle parti in ordine alla disciplina tributaria connessa alla determinazione delle imposte catastali/ipotecarie; riferimenti usati per argomentare la presunta illegittimità della pretesa fiscale nei confronti del Comune.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. L. 13 maggio 1988, n. 154
Citato a supporto delle argomentazioni processuali/tributarie del ricorrente; la pronuncia non ha deciso sulla sua applicazione sostanziale.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (definizione agevolata)
Estratto: "194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda ... entro il 30 settembre 2023 ..."; "195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda ..."; "196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati ..."; "197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta ..."; "198. Nelle controversie pendenti ... il processo è dichiarato estinto ..."; (commi 186-205 e correlati citati nella sentenza).
La Corte ha applicato questa disciplina: la presentazione della domanda e il pagamento delle rate previste (o della prima rata, a seconda dei casi) entro i termini stabiliti comportano, se richiesto, la sospensione e, in caso di perfezionamento, l'estinzione del processo. Non essendo stato notificato il diniego nei termini dall'Agenzia, l'estinzione è stata dichiarata.
D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. L. 26 maggio 2023, n. 56
art. 20, comma 1, lett. a)-e (novellazione testuale richiamata)
Ha prodotto la modifica al testo della legge n.197/2022 richiamata dalla Corte; la giurisprudenza della Cassazione recente ha già applicato le stesse disposizioni per dichiarare estinzioni analoghe.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato in materia di rateizzazione e modalità di pagamento delle somme dovute in caso di definizione agevolata; applicato in via compatibile alle rateazioni previste dalla legge sulla definizione.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Citato soltanto per evidenziare l'esclusione della compensazione prevista dall'art. 17 nel contesto della definizione agevolata (norma citata nel testo della legge n.197/2022).
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata entro i termini e il pagamento delle somme (prima rata o piano di rateizzazione, secondo quanto previsto) possono determinare l'estinzione del processo tributario pendente: in caso di adesione perfezionata e in assenza di diniego entro i termini, il giudizio viene dichiarato estinto senza che il merito venga deciso.
- L'estinzione per definizione agevolata non costituisce pronunciamento sul merito delle questioni contestate (ad es. responsabilità solidale, validità dell'avviso, prova di notifica): tali questioni rimangono sottratte al giudice con effetto conservativo per il contribuente che sceglie la definizione.
- Il contribuente che intende avvalersi della definizione deve osservare scrupolosamente termini e modalità (domanda distinta per ciascuna controversia, scadenze per le rate, deposito della documentazione se richiesto) per evitare la perdita del beneficio; l'Amministrazione fiscale ha un termine per notificare il diniego, il mancato diniego entro il termine comporta effetti favorevoli per il ricorrente.
- Se il contrasto verte su questioni di notifica e prova (ad es. mancata prova da parte dell'Ufficio della notifica dell'avviso a un debitore principale), il contribuente deve tempestivamente eccepire il difetto di notifica e richiedere la produzione degli atti di notifica; in assenza di decisione sulla definizione, tali eccezioni rimangono le vie ordinarie di difesa.
- La solidarietà tra soggetti per obblighi tributari può avere portata diversa a seconda dell'imposta considerata (alcune norme prevedono solidarietà per l'imposta di registro); in caso di contestazione della solidarietà è importante valutare la norma specifica che la prevede e l'ambito applicativo, nonché l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione circa notifiche e ruoli.
- L'adesione alla definizione agevolata può essere conveniente per ottenere l'estinzione del processo e chiudere il contenzioso, ma comporta effetti economici (pagamenti rateali) e la rinuncia a far decidere il merito: va valutata in relazione al rischio processuale e agli importi richiesti.
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