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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 5738 - Comm. Trib. Prov. Milano

PEX - TASSAZIONE PLUSVALENZE - SOGGETTO NON RESIDENTE - Presupposti di applicazione della norma - Principio di non discriminazione - Libertà di stabilimento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto applicabile il regime di esenzione del 95% anche alla società non residente. È stato affermato che una società comunitaria non può essere trattata fiscalmente in modo deteriore rispetto a una società residente italiana, poiché tale disparità costituirebbe una discriminazione incompatibile con i principi del Trattato europeo e con la libertà di stabilimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità a una società non residente del regime di esenzione del 95% previsto dall'art. 86, commi 1 e 2, del TUIR per le plusvalenze. La questione centrale è se negare tale beneficio a una società comunitaria non residente determini una discriminazione rispetto alle società residenti in Italia e una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione Europea.

Norme richiamate

  • Art. 86, commi 1 e 2, del TUIR

    Il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze

    La norma deve essere interpretata nel senso di consentire l'applicazione dell'esenzione del 95% anche alle società non residenti dell'Unione Europea, quando un trattamento differenziato rispetto alle società residenti determinerebbe una discriminazione fiscale.

  • Principio di non discriminazione del diritto dell'Unione Europea

    Una società comunitaria non può essere assoggettata a un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a una società nazionale comparabile, in assenza di una giustificazione oggettiva e proporzionata.

  • Libertà di stabilimento prevista dal Trattato europeo

    Una disciplina fiscale nazionale che penalizza le società non residenti rispetto a quelle residenti può costituire una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento ed è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione Europea.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale italiana riconosce un beneficio alle società residenti, occorre verificare se negarlo a una società residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea produca una discriminazione non giustificata.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in conformità ai principi europei di non discriminazione e libertà di stabilimento.
  • Una differenza di trattamento tra società residenti e società comunitarie non residenti è illegittima quando si fonda esclusivamente sulla residenza fiscale e non è sostenuta da una giustificazione oggettiva, proporzionata e coerente con il diritto dell'Unione.
  • In situazioni analoghe, il contribuente non residente può contestare l'esclusione da un regime agevolativo dimostrando la comparabilità delle situazioni e l'effetto restrittivo o discriminatorio della disciplina nazionale.

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