Sentenza del 24/06/2015 n. 5738 - Comm. Trib. Prov. Milano
PEX - TASSAZIONE PLUSVALENZE - SOGGETTO NON RESIDENTE - Presupposti di applicazione della norma - Principio di non discriminazione - Libertà di stabilimento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile il regime di esenzione del 95% anche alla società non residente. È stato affermato che una società comunitaria non può essere trattata fiscalmente in modo deteriore rispetto a una società residente italiana, poiché tale disparità costituirebbe una discriminazione incompatibile con i principi del Trattato europeo e con la libertà di stabilimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità a una società non residente del regime di esenzione del 95% previsto dall'art. 86, commi 1 e 2, del TUIR per le plusvalenze. La questione centrale è se negare tale beneficio a una società comunitaria non residente determini una discriminazione rispetto alle società residenti in Italia e una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione Europea.
Norme richiamate
Art. 86, commi 1 e 2, del TUIR
Il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze
La norma deve essere interpretata nel senso di consentire l'applicazione dell'esenzione del 95% anche alle società non residenti dell'Unione Europea, quando un trattamento differenziato rispetto alle società residenti determinerebbe una discriminazione fiscale.
Principio di non discriminazione del diritto dell'Unione Europea
Una società comunitaria non può essere assoggettata a un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a una società nazionale comparabile, in assenza di una giustificazione oggettiva e proporzionata.
Libertà di stabilimento prevista dal Trattato europeo
Una disciplina fiscale nazionale che penalizza le società non residenti rispetto a quelle residenti può costituire una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento ed è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione Europea.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale italiana riconosce un beneficio alle società residenti, occorre verificare se negarlo a una società residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea produca una discriminazione non giustificata.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in conformità ai principi europei di non discriminazione e libertà di stabilimento.
- Una differenza di trattamento tra società residenti e società comunitarie non residenti è illegittima quando si fonda esclusivamente sulla residenza fiscale e non è sostenuta da una giustificazione oggettiva, proporzionata e coerente con il diritto dell'Unione.
- In situazioni analoghe, il contribuente non residente può contestare l'esclusione da un regime agevolativo dimostrando la comparabilità delle situazioni e l'effetto restrittivo o discriminatorio della disciplina nazionale.
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