Cassazione Civile, Ordinanza n. 21831/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, per gli anni 1997 e 1998, recuperava a tassazione ai fini Irpef e Ilor contributi comunitari denominati "restituzioni FEOGA", concessi per compensare il divario tra costi di produzione e prezzi di mercato nell'esportazione extra-UE di prodotti lattiero-caseari. L'Ufficio riteneva tali somme ricavi imponibili ex art. 53, comma 1, TUIR, da imputare per competenza nell'esercizio in cui era emesso il provvedimento definitivo di attribuzione e liquidazione, e recuperava anche costi ritenuti indeducibili. I contribuenti impugnavano gli avvisi; dopo un primo doppio grado favorevole ai contribuenti, questa Corte aveva già cassato con rinvio, affermando che il diritto al contributo sorge solo con il decreto ministeriale di definitivo riconoscimento e demandando al giudice di rinvio l'accertamento del momento di tale riconoscimento. Il giudice di rinvio, ritenendo che i crediti divengano certi e liquidi solo con il decreto di liquidazione, aveva accolto gli appelli. Contro tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia depositava istanza di cessazione della materia del contendere, allegando accordi conciliativi conclusi ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, con definizione della lite e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto degli accordi conciliativi prodotti in atti, stipulati e sottoscritti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, dai quali risultava la definizione della lite relativa agli atti impugnati con compensazione delle spese e con sola riduzione delle sanzioni. Ha quindi ritenuto perfezionata la conciliazione alla sottoscrizione dell'accordo, osservando che, dopo la modifica del 2015, non sono più necessari né il pagamento della prima rata né la prestazione di garanzia per le rate successive. Ne è seguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, TUIR
richiamato dall'Ufficio per qualificare come ricavi imponibili i contributi comunitari recuperati a tassazione; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale perché la lite è definita per conciliazione.
art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento; nel caso concreto ciò è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere.
art. 9 del d.lgs. n. 156/2015
ha modificato l'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 nel senso che non sono più necessari, per il perfezionamento dell'accordo conciliativo, il pagamento della prima rata e la garanzia per le rate successive.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la conciliazione perfezionata mediante sottoscrizione dell'accordo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992 comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- Dopo la modifica dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 operata dal d.lgs. n. 156/2015, il perfezionamento dell'accordo conciliativo non richiede più il pagamento della prima rata né la prestazione di garanzia per le rate successive.
- Quando le parti definiscono validamente la lite in sede conciliativa e l'accordo copre gli atti originariamente impugnati, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo quanto stabilito nell'accordo o, in difetto, secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21803/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21804/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →