Cassazione Penale, Sentenza n. 16943/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che, oltre ad applicare la pena concordata (art. 444 c.p.p.) per una serie di reati (rapina aggravata, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, violazioni norme armi), aveva disposto: 1) la confisca di quanto in sequestro con distruzione delle armi e di quanto privo di valore economico (contestata per mancanza di motivazione rispetto ai beni diversi dalle armi e per illegittimità della confisca di beni probatori); 2) l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenuta illegittima perché la pena base effettiva per il reato più grave, tenuto conto della riduzione per scelta del rito, risultava inferiore a cinque anni.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi: 1) ha escluso che il ricorso dovesse essere riqualificato come incidente di esecuzione e ha annullato la confisca dei beni diversi dalle armi per carenza assoluta di motivazione, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa composizione; ha invece ritenuto obbligatoria la confisca delle armi ai sensi dell'art. 240 c.p.; 2) ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che applicava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'ha sostituita con l'interdizione temporanea della durata di anni cinque, poiché la pena base effettiva (ridotta per il rito) era inferiore a cinque anni ma non inferiore a tre anni. Per il resto la sentenza di patteggiamento resta confermata nei suoi aspetti non toccati dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è impugnabile nei limiti e modi previsti dalla giurisprudenza e dalla normativa (art. 448 c.p.p. e correlati).
art. 240 cod. pen.
La confisca delle armi in sequestro è obbligatoria secondo la norma; per le armi la misura è dunque legittima e non annullata.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamata come possibile disposizione sulla confisca: la Corte osserva che i beni probatori non sono confiscabili né ai sensi dell'art. 240 né dell'art. 240-bis se non adeguatamente motivato.
art. 260, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro; il rimedio contro provvedimenti di distruzione è l'incidente di esecuzione davanti all'autorità che ha emanato il provvedimento (procedura camerale ex art. 666 c.p.p.).
art. 666 cod. proc. pen.
Prevede le forme della procedura camerale per l'incidente di esecuzione relativo alla distruzione di cose sequestrate; la Corte ha distinto tra impugnazione della confisca (cassazione) e rimedio incidentale relativo alla mera distruzione esecutiva.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento quando la misura sia frutto dell'accordo; la Corte ricorda la distinzione tra misure concordate e misure non concordate (es. confisca non pattuita) ai fini dell'impugnazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma generale sui motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione della confisca, quando non concordata, sia deducibile come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606.
art. 29 cod. pen.
prescrive che sia applicata in caso di condanna per un tempo non inferiore a cinque anni
Stabilisce i limiti per l'applicazione dell'interdizione perpetua; la Corte ha interpretato che per le pene accessorie va preso a riferimento l'ammontare della pena base effettiva per il reato più grave (ridotta per il rito), non la pena complessiva aumentata per la continuazione. Se la pena così calcolata è inferiore a cinque anni ma non inferiore a tre anni, l'accessorio corretto è l'interdizione temporanea per cinque anni e non l'interdizione perpetua.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro parti della sentenza di patteggiamento è ammissibile quando si contestano misure non concordate (p.es. confische non incluse nell'accordo): tali vizi sono valutabili per motivazione (art. 606 c.p.p.).
- La distinzione tra confisca e distruzione è rilevante: il provvedimento di distruzione di cose deperibili rientra nella fase esecutiva e il rimedio è l'incidente di esecuzione davanti all'autorità che ha ordinato la distruzione (art. 260 c.p.p., art. 666 c.p.p.), mentre la confisca va impugnata nelle forme ordinarie idonee (anche cassazione se non concordata).
- Per le armi la confisca può essere obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p.; per altri beni sequestrati è richiesta adeguata motivazione per disporre la confisca.
- Nell'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione perpetua) in caso di reati in continuazione, il parametro di riferimento è la pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per scelta del rito: non va preso il cumulo risultante dall'aumento per la continuazione.
- La soglia per l'interdizione perpetua è che la pena detentiva di riferimento sia non inferiore a cinque anni; se la pena di riferimento è inferiore a cinque anni ma non inferiore a tre anni, l'accessorio corretto è l'interdizione temporanea (di norma anni cinque).
- Se la Corte annulla la parte relativa a misure patrimoniali, spesso dispone il rinvio per nuovo esame al giudice di merito in diversa composizione per garantire imparzialità nella nuova valutazione.
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