Sentenza del 12/04/2018 n. 1627 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cartella di pagamento - Notifica - Deposito presso casa comunale - Raccomandata informativa - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta nulla in mancanza della prova dell'effettiva spedizione della raccomandata informativa successiva al deposito presso la casa comunale. Non è sufficiente dimostrare il solo deposito dell'atto: l'agente della riscossione deve documentare anche l'invio della comunicazione prevista dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica della cartella di pagamento perché, dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale a causa dell'assenza o irreperibilità del destinatario, non risultava provato l'invio della prescritta raccomandata informativa. Tale comunicazione è necessaria per informare il destinatario dell'avvenuto deposito e consentirgli di venire a conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari quando il destinatario è assente o irreperibile, prevedendo gli adempimenti necessari per perfezionare la procedura.
Articolo 140 del codice di procedura civile
In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto, richiede il deposito presso la casa comunale e l'invio al destinatario di una raccomandata informativa. La mancata prova di tale invio rende viziata la notificazione.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene depositato presso la casa comunale per assenza o irreperibilità del destinatario, il solo deposito non è sufficiente: deve essere provato anche l'invio della raccomandata informativa.
- L'onere di dimostrare il corretto completamento della procedura di notifica grava sull'ente notificante o sull'agente della riscossione.
- In caso di contestazione, occorre verificare la relata di notifica, l'avviso di ricevimento o la documentazione equivalente relativa alla raccomandata informativa.
- La mancata prova di uno degli adempimenti essenziali può comportare la nullità della notifica e impedire che l'atto produca validamente i suoi effetti nei confronti del contribuente.
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