Cassazione Penale, Sentenza n. 22089/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura: 1) l'illegittima adozione del decreto di sequestro d'urgenza da parte del Pubblico Ministero e la mancata motivazione in merito alla presunta violazione della riserva di giurisdizione, atteso che le indagini preliminari sarebbero concluse e il PM non potrebbe autonomamente disporre il sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p.; 2) vizi di motivazione del Tribunale del riesame nella valutazione del fumus commissi delicti, in particolare riguardo all'interpretazione delle fatture emesse nel 2021 e alla presunta necessità che i lavori per il "bonus facciate" fossero già conclusi al momento dell'emissione delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto del Pubblico Ministero in via d'urgenza e la sua convalida non siano impugnabili in questa sede (ai sensi della disciplina sul sequestro e dell'elencazione tassativa dei mezzi di impugnazione), che il Gip/Tribunale del riesame abbia compiuto una valutazione approfondita degli elementi probatori e che la difesa non abbia prodotto né principio di prova sulla reale esecuzione successiva dei lavori. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che di fatto ripropongono una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del riesame e ha esteso l'inammissibilità anche alle memorie depositate successivamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche); costituisce il fatto-reato alla base del sequestro preventivo del profitto diretto.
art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.
Prevede la convalida da parte del Gip del decreto di sequestro d'urgenza del PM; la Corte sottolinea che, una volta convalidato, il Gip deve emettere un proprio decreto di sequestro che sostituisce quello del PM.
art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Disciplinazione tassativa dei mezzi di impugnazione; la Corte ne ricava che il decreto del PM non è fra le misure impugnabili e quindi non è possibile ricorrere per cassazione contro il decreto d'urgenza stesso.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai rilievi contenuti nelle memorie difensive successive, quando ripetitivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità: onere delle spese del procedimento e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro d'urgenza adottato dal Pubblico Ministero ha natura provvisoria e, se convalidato, la convalida e il conseguente decreto giudiziale costituiscono il titolo impugnabile; in Cassazione non è ammessa impugnazione diretta del decreto d'urgenza del PM salvo profili di illegittimità del provvedimento giudiziale convalidante rilevabili come violazioni di legge.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: non è sede per rivalutare i fatti o le prove già esaminate dal giudice del riesame.
- Quando si contestano valutazioni probatorie (es. esecuzione dei lavori per bonus fiscali), la difesa deve apportare elementi di prova concreti o almeno un principio di prova rilevante; mere asserzioni teoriche o richiami normativi generici sono insufficienti per scalfire le valutazioni cautelari fondate su indizi concordanti.
- In procedimenti cautelari reali, è essenziale sollevare tempestivamente le questioni procedurali e probatorie davanti al Gip o al giudice del riesame; i rilievi non adeguatamente prospettati o provati non potranno essere utilmente riproposti in cassazione.
- Sulle agevolazioni fiscali come il 'bonus facciate', l'assenza di una scadenza normativa per il completamento dei lavori non esclude la possibilità di sequestro del profitto se gli elementi probatori indicano la mancata esecuzione: per difendersi è necessario documentare temporalmente l'effettiva esecuzione (contratti, SAL, versamenti, certificazioni tecniche, documentazione fotografica).
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