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Sentenza

Sentenza del 05/05/2015 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - IVA gruppo - Società controllata - Credito maturato - Trasferimento società controllante - Modello IVA 26 - Tardiva presentazione - Impedita fruizione credito - Società controllata - Istanza rimborso IVA - Ente impositore - Entità credito - Facoltà controllo - Rileva - Mancato esercizio - Illegittimità rigetto istanza - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società controllata aveva trasferito il credito IVA alla società controllante, ma quest’ultima non aveva presentato tempestivamente il Modello IVA 26, rendendo di fatto impossibile l’utilizzo del credito trasferito. Per tale ragione, la controllata aveva chiesto il rimborso direttamente all’ente impositore. Il diniego era stato motivato sulla base del precedente trasferimento del credito, nonostante l’Amministrazione fosse consapevole che il credito non poteva essere fruito dalla controllante per la tardiva presentazione del modello.

La decisione

Il rigetto dell’istanza di rimborso è stato ritenuto illegittimo. Una volta constatata l’impossibilità concreta di utilizzare il credito da parte della controllante, l’ente impositore non poteva negare il rimborso alla società originariamente titolare del credito. L’Amministrazione poteva eventualmente verificare, in via residuale, l’effettiva esistenza e l’ammontare del credito, ma non poteva rifiutare la domanda per il solo fatto del precedente trasferimento. Ne consegue il riconoscimento della legittimità della richiesta di rimborso, salva la verifica dell’entità del credito.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA di gruppo e Modello IVA 26

    Il trasferimento del credito IVA alla società controllante è collegato alla presentazione tempestiva del Modello IVA 26. Quando tale adempimento non è effettuato tempestivamente e il credito non può essere utilizzato dalla controllante, non viene meno necessariamente il diritto della società controllata a ottenere il rimborso del credito effettivamente maturato.

Massime di principio

  • Il trasferimento di un credito fiscale all’interno di un gruppo non dovrebbe determinare la perdita definitiva del credito quando, per un adempimento tardivo della società controllante, il credito non è stato concretamente utilizzato.
  • L’Amministrazione finanziaria deve distinguere tra l’esistenza e l’ammontare del credito, che possono essere verificati, e le irregolarità formali relative alla sua fruizione, che non giustificano automaticamente il rigetto del rimborso.
  • Quando il credito non è stato utilizzato dal cessionario o dalla controllante, il titolare originario può poter chiedere il rimborso, purché dimostri l’effettiva spettanza del credito e l’assenza di una duplicazione del beneficio.
  • Il mancato esercizio o la mancata valutazione dei poteri di controllo sull’entità del credito non legittima l’ente impositore a respingere integralmente l’istanza di rimborso.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la titolarità originaria del credito, l’avvenuto trasferimento, la tempestività degli adempimenti richiesti, l’effettivo utilizzo del credito e il rischio di doppia fruizione.

Testo integrale

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