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Ordinanza

Ordinanza n. 1657/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa” nr. 41/2025 notificato da ENAC – Direzione Territoriale Bergamo al ricorrente in data 17/12/2025; - del Comunicato Stampa ENAC n° 69/2025; - della “Comunicazione avvio procedimento amministrativo ex art. 7, comma 1, L.241/90 e ss.mm.ii. di sospensione del titolo licenza PPL (H) n. IT.FCL 2056 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1178/2011 e ss.mm.ii e dell’art. 80 DPR 566 del 18 novembre 1988. Contestazione violazione amministrativa ex art. 6 Regolamento sanzionatorio ENAC Ed. n° 1 del 24 luglio 2019” adottato da ENAC – Direzione Personale di Volo con nota del 18/12/2025 (ENAC PROT-18/12/2025-0184228-P), ricevuta a mezzo raccomandata il 12/1/2026; - del “Provvedimento d’urgenza ex art. 8 legge 241/1990. Licenza PPL (H) n. IT. FCL. 2056. Oliva Bortolo Giorgio” adottato da ENAC – Direzione Personale di Volo con nota del 29/12/2025 (ENAC-PROT-29/12/2025- 0187908-P), ricevuta a mezzo raccomandata il 12/1/2026; - di ogni altro atto comunque connesso, anteriore, conseguente o presupposto;

Giustizia amministrativa202601736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza PPL (H), provvedimento d'urgenza di sospensione della licenza e comunicato stampa ENAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di aviazione civile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui ENAC ha contestato una violazione amministrativa e disposto l'avvio del procedimento e la sospensione d'urgenza della licenza PPL (H), in relazione a un volo di trasferimento effettuato il 13 dicembre 2025 presso un'elisuperficie occasionale nel Comune di Bagolino. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata comunicazione preventiva dell'apertura dell'elisuperficie fosse dipesa dal malfunzionamento del sito istituzionale preposto e che il consenso del proprietario dell'area fosse comunque anteriore al volo. Ha inoltre contestato la rilevanza della precedente violazione analoga, già definita mediante pagamento della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova del malfunzionamento del sito istituzionale e non ha dimostrato di essersi attivato con modalità alternative per informare le autorità competenti. Il documento attestante il consenso del proprietario dell'area, pur anteriore al volo, non risultava registrato né comunicato prima dell'effettuazione dello stesso. Il giudice ha inoltre ritenuto rilevante la precedente violazione analoga, sanzionata pochi mesi prima, affermando che la reiterazione di una condotta lesiva dei requisiti e delle procedure poste a tutela della sicurezza dell'aviazione civile può giustificare una sospensione temporanea cautelativa e d'urgenza della licenza, anche se la precedente sanzione era stata regolarmente pagata. Quanto al periculum, il pregiudizio prospettato è stato qualificato come esclusivamente economico-patrimoniale e quindi non irreparabile, essendo astrattamente risarcibile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulla fondatezza della domanda e un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto sono stati ritenuti insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza; il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica valutazione sulla sua applicazione.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato quale base del provvedimento d'urgenza adottato da ENAC; il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica valutazione sulla sua applicazione.

  • Regolamento (UE) n. 1178/2011

    Richiamato quale disciplina applicabile alla licenza PPL (H) e ai requisiti rilevanti per la sicurezza dell'aviazione civile.

  • art. 80 d.P.R. 566/1988

    Richiamato nell'atto di avvio del procedimento quale fondamento normativo della sospensione del titolo di licenza.

  • art. 6 Regolamento sanzionatorio ENAC, Ed. n. 1 del 24 luglio 2019

    Richiamato nell'atto di avvio quale disposizione relativa alla contestazione della violazione amministrativa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione, anche mediante un principio di prova, del fatto impeditivo o giustificativo dedotto dal ricorrente impedisce una prognosi favorevole sulla fondatezza della domanda, soprattutto quando l'amministrazione abbia specificamente contestato quel fatto.
  • La disponibilità del consenso del proprietario di un'area destinata ad atterraggio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il rispetto degli obblighi amministrativi preventivi quando tale consenso non risulti registrato o comunicato alle autorità competenti prima dell'operazione di volo.
  • La reiterazione, in un arco temporale ravvicinato, di violazioni analoghe degli obblighi e delle procedure poste a tutela della sicurezza dell'aviazione civile può giustificare la sospensione cautelativa e temporanea di una licenza di volo, anche se la precedente sanzione sia stata regolarmente adempiuta.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico-patrimoniale, in quanto astrattamente reintegrabile mediante risarcimento, non integra normalmente il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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