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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12878/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Provincia Religiosa impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto la domanda di manleva avanzata nei confronti delle compagnie assicuratrici per un evento di responsabilità sanitaria (sinistro occorso 2002/2003, domande risarcitorie avanzate 2009/2010). Il motivo centrale del ricorso in Cassazione era la censura della validità e meritevolezza delle clausole 'claims made' inserite nelle polizze (in particolare polizza Cattolica n.3737, n.3853 e Amissima n.708/1280): si denunciava vessatorietà e nullità per mancata sottoscrizione (art.1341 c.c.), per limitazione di responsabilità derivante da facoltà di recesso in favore della sola compagnia, per violazione degli obblighi informativi e del principio di buona fede, nonché per violazione di norme codicistiche in materia assicurativa (art.1917, 1882, 1905 c.c.) e di norme sulla causa e meritevolezza (artt.1322, 1932, 2965 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della validità/inefficacia delle clausole claims made fosse già stata definitivamente decisa in precedenti sentenze di legittimità (tra cui Cass. nn. 30309/2019 e 8117/2020), determinando un giudicato esterno che preclude la riapertura della medesima questione. In aggiunta la Corte ha osservato che eventuali violazioni degli obblighi informativi attengono alla dinamica del rapporto e, di norma, danno luogo a rimedi risarcitori e non alla nullità del contratto salvo che non si configuri un vizio del consenso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna controricorrente (liquidate in euro 5.200,00 oltre accessori, spese forfettarie, esborsi), e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c. (vessatorietà e sottoscrizione delle condizioni generali)

    La ricorrente invocava l'inefficacia della clausola claims made per mancata sottoscrizione; la Corte ha rilevato che la questione era preclusa dal giudicato e, in ogni caso, ha distinto tra regole di validità e regole di condotta osservando che la violazione degli obblighi informativi di norma dà luogo a rimedi risarcitori e non automaticamente alla nullità del contratto.

  • art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile)

    Richiamato nel contesto della disciplina del contratto assicurativo e della domanda di manleva; la Corte ha valutato la validità delle clausole assicurative alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 1882 c.c. (contratto di assicurazione in generale)

    Riferimento normativo alla materia assicurativa utilizzato dalla ricorrente per contestare la struttura della polizza; la Corte ha però ritenuto la questione già decisa da precedenti pronunce di legittimità.

  • art. 2965 c.c.

    Articolo invocato dalla ricorrente in relazione alla presunta nullità della clausola per violazione di norme sull'oggetto o causa; la Corte ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato esterno.

  • art. 1932 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di meritevolezza della clausola; la Corte ha ritenuto la censura preclusa dalle pronunce precedenti che avevano già escluso la nullità.

  • art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale)

    Invocato per argomentare sulla libertà delle parti di definire il contenuto del contratto; la Corte ha comunque ancorato la decisione al principio del giudicato e alle precedenti massime di legittimità.

  • art. 1427 c.c. e art. 1440 c.c. (vizi del consenso, annullabilità e responsabilità per dolo incidente)

    La Corte ha ricordato che la violazione degli obblighi informativi può dar luogo a rimedi quali annullabilità per vizio del consenso o risarcimento in caso di dolo, ma non necessariamente alla nullità del contratto; tali rimedi dovevano essere dedotti e non lo sono stati nella presente sede.

  • Sez. Un. Corte di Cassazione, sent. n. 22437/2018 (massima richiamata)

    La Corte territoriale aveva applicato i principi di diritto enunciati da questa sentenza delle Sezioni Unite; la Cassazione ha confermato la rilevanza di precedenti di legittimità nel valutare meritevolezza e validità delle clausole.

  • Cass. civ. n. 30309/2019, n. 30339/2019 e n. 8117/2020 (giudicati esterni richiamati)

    Decisioni della Corte di Cassazione che avevano già trattato e deciso, tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, l'inefficacia o la validità delle clausole claims made delle medesime polizze; la presenza di tali pronunce ha formato giudicato esterno che ha reso inammissibile il ricorso attuale.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020 e art. 16 d.l. n. 228/2021 (richiami procedurali)

    Richiami normativi relativi alle modalità di trattazione dell'udienza camerale e dei depositi nel periodo emergenziale; utilizzati per inquadrare la fase procedurale in cui è stata svolta la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Se la medesima questione di validità di una clausola contrattuale è già stata definitivamente decisa tra le stesse parti o sullo stesso oggetto da una sentenza di legittimità, la questione è preclusa per giudicato esterno e non può essere riaperta in un successivo giudizio.
  • Le censure di vessatorietà o mancata sottoscrizione di clausole standard (art.1341 c.c.) devono essere tempestivamente dedotte e valutate in primo grado; il mancato esame o deduzione può precludere il loro rilancio in sede di legittimità.
  • La violazione degli obblighi informativi e del principio di buona fede tende ad attivare rimedi risarcitori piuttosto che la nullità automatica del contratto, salvo che la condotta non abbia alterato il consenso in modo da configurare annullabilità o dolo incidente.
  • La clausola claims made, anche se limita l'ambito temporale della garanzia, può essere ritenuta valida se non sussistono concrete ragioni di nullità o vessatorietà accertate con giudicato; la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la possibilità di valenza delle clausole di retroattività e claims made nelle polizze professionali.
  • Per evitare la perdita di argomentazioni rilevanti è strategico formulare e articolare tutte le eccezioni e domande in primo grado (compresa la contestazione formale di clausole), poiché molte questioni di nullità/inefficacia sono soggette a preclusione dal giudicato e dal dedotto/deducibile.
  • Il giudice di legittimità è tenuto a conoscere e considerare i precedenti della Corte stessa; pertanto, decisioni precedenti della Cassazione sullo stesso tema hanno forte impatto e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

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