Cassazione Penale, Sentenza n. 16903/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava la maggior parte delle condanne per reati ambientali e connessi (tra cui disastro e inquinamento ambientale, invasione di aree demaniali, furto), deducendo più censure: violazione di legge e carenza di motivazione su singoli capi di imputazione (art. 452-quaterdecies, art. 452-quater, art. 452-bis, art. 633, 639, 624, 625 c.p.); contestazione della valutazione indiziaria e della quantificazione delle tonnellate di rifiuti imputate; mancata acquisizione/rinnovazione di consulenza tecnica di parte e esclusione di memorie; vizio nella valutazione del dolo e del nesso di causalità rispetto alloffesa alla pubblica incolumità; censura sulla recidiva e sugli attenuanti generiche; impugnazione della confisca della societa e dei beni aziendali per presunta inesistenza di stabile strumentalita o di estraneità dei proprietari; domanda di acquisizione e valutazione di prove fotografiche storiche e rilievi tecnici non accolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in sintesi: - annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto aggravato (capo g) in capo a Crucitti Bruno, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel capo; - rigettato nel resto il ricorso di Crucitti Bruno (confermando le condanne per i reati ambientali, di gestione illecita di rifiuti, invasione di aree demaniali, disastro/inquinamento ambientale ecc., con rideterminazione della pena in appello); - dichiarato inammissibili i ricorsi della societa Crucitti Group s.r.l. e di Crucitti Daniele e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; - respinto le censure relative a supposta omissione motivazionale quando la motivazione delle due sentenze (di primo grado e di appello) formava un unico complesso argomentativo (cd. doppia conforme); - accolto, per mancata motivazione, il rilievo relativo al capo g) nei confronti di Bruno e disposto rinvio. La confisca nei confronti dei beni societari e la maggior parte delle affermazioni di responsabilità penale sono state confermate.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione per l'attivita organizzata di traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che non sussista sempre un rapporto di specialità con l'associazione per delinquere e ha valutato i fatti alla luce della pluralità di operazioni organizzate e dell'uso di mezzi aziendali
art. 452-quater c.p.
Delitto di disastro ambientale; la Corte ha valutato applicabile il comma 2 n. 3 (offesa alla pubblica incolumità per estensione/effetti o numero di persone esposte) ritenendo che la compromissione ambientale e l'esposizione a pericolo fossero state provate in modo indiziario e congruamente motivate
art. 452-bis c.p.
Delitto di inquinamento ambientale (compromissione/deterioramento); la Corte ha distinto e mantenuto l'autonomia tra 452-bis e 452-quater comma 2 n.3, ritenendo che quest'ultimo richieda ulteriori profili (estensione o effetti sulla pubblica incolumità)
art. 452-quinquies c.p.
Norma sulle pene per il fatto colposo rispetto agli articoli 452-bis e 452-quater; citata nella disamina generale del quadro sanzionatorio
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla prova indiziaria; la Corte ha richiamato i criteri (indizi gravi, precisi, concordanti, resistenti alle obiezioni) e ha ritenuto che, nel caso concreto, il compendio indiziario fosse idoneo a sostenere le condanne, salvo per il capo di furto annullato
art. 633 c.p.
Invasione arbitraria di terre o edifici (contestato per occupazione aree demaniali fluviali); la Corte ha ritenuto provata l'occupazione e la consapevolezza della altruità dei beni in base agli elementi probatori
art. 639 c.p.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui; la Corte ha osservato nel caso che la citazione nel capo era un refuso e non ha fondato una condanna separata su questa norma
artt. 624, 625 c.p.
Furto e furto aggravato: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione sul capo relativo al furto (capo g) e ha annullato quella parte con rinvio; per gli altri capi collegati la prova fu ritenuta soddisfacente
art. 451 comma 5 cod. proc. pen.
Regole sul rito abbreviato e ammissibilita di consulenze di parte; la Corte ha ricordato che la consulenza di parte in rito abbreviato e acquisibile solo se il giudice la ritenga necessaria e se non si tratti di mera perizia ricognitiva che introduce elementi nuovi non decisivi
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Norme sulla rinnovazione istruttoria; la Corte ha valutato come non decisive le richieste difensive di acquisizione di perizie non pertinenti rispetto all'ampiezza del thema decidendum e al compendio probatorio già acquisito
art. 546 cod. proc. pen.
Regole sul giudizio abbreviato e motivazione della sentenza; la Corte ha utilizzato la nozione di doppia conforme e ha ricordato i limiti del sindacato sulle argomentazioni giuridiche e sulle omissioni non decisive
art. 62-bis c.p.
Recidiva e determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che le deduzioni sulla recidiva fossero in gran parte prive di interesse o nuove e che la valutazione delle circostanze fosse stata adeguatamente svolta in primo grado e confermata in appello
art. 606 cod. proc. pen.
Motivi di cassazione e limiti del sindacato di legittimità (mancanza/contraddittorietà della motivazione manifesti); la Corte ha richiamato che il vizio deve essere di macroscopica evidenza per giustificare annullamento
art. 568 comma 3 cod. proc. pen.
Legittimazione ad impugnare: la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dalla societa e da soggetti non parte nel grado precedente, per difetto di interesse e legittimazione
Massime di principio
- In presenza di sentenze di primo e secondo grado 'conformi', la Corte d'appello può motivare per relationem rispetto al primo giudice; le censure generiche o non specifiche difficilmente ottengono annullamento in Cassazione
- La prova indiziaria richiede indizi 'gravi, precisi, concordanti e resistenti alle obiezioni' (art. 192 c.p.p.); omissioni o alternative interpretative della difesa devono dimostrare che le incongruenze sono decisive per la decisione
- Nel rito abbreviato la consulenza tecnica di parte e' ammessa solo se il giudice la ritiene necessaria per decidere (art. 451(5) c.p.p.); memorie che contengono in realtà perizie non possono automaticamente sostituire perizie formalmente prodotte
- Per il reato di disastro ambientale (art. 452-quater) comma 2 n. 3, e' necessario il collegamento tra la compromissione ambientale e l'offesa alla pubblica incolumità (estensione/effetti o numero di persone): non è richiesto un nesso causale esclusivo nei confronti di eventi naturali concomitanti
- La confisca di beni societari richiede interesse e legittimazione del ricorrente per impugnare; inoltre, per colpire beni come 'strumentali' occorre motivare la stabile strumentalità rispetto alla commissione del reato e rispettare il principio di proporzionalità
- Le questioni giuridiche (interpretazione di norme, rapporti di specialità/progressione tra reati) devono essere sollevate con specificità: se fondate integrano violazione di legge, se infondate non giustificano vizio di motivazione
- Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione deve essere macroscopico (manifesta illogicità/contraddittorietà) e in grado di incidere sulla decisione; omissioni di dettaglio non decisivi non determinano l'annullamento
- Chi non era parte nel grado precedente (p.es. societa non parte in primo grado) generalmente non è legittimato a impugnare in grado successivo; l'interesse a impugnare è requisito di ammissibilità
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