L.R. Lombardia 22/2018
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, ne definisce funzioni, destinatari e regole di trattamento dei dati. È prevista una relazione annuale al Consiglio e la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale. Molte disposizioni sull’organizzazione interna risultano oggi abrogate; la disciplina ha quindi rilievo soprattutto per il quadro delle funzioni residue.
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
La legge istituisce, presso il Consiglio regionale della Lombardia, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, in attuazione dei principi della direttiva 2012/29/UE sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime. Il Garante opera con autonomia organizzativa e amministrativa, senza controllo gerarchico o funzionale.
Ambito soggettivo di applicazione
L’intervento del Garante riguarda le persone fisiche residenti in Lombardia vittime di specifici reati previsti dal codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale. In particolare, la tutela è riferita ai delitti contro l’incolumità pubblica e contro la persona, nonché ad alcuni reati tipizzati, tra cui maltrattamenti in famiglia, furto in abitazione, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e usura.
Sono considerati vittime:
- la persona offesa dal reato;
- in caso di decesso della persona offesa, i parenti entro il secondo grado;
- il coniuge;
- l’adottante o l’adottato;
- il convivente stabile non coniugato.
Funzioni del Garante
Il Garante svolge una funzione di assistenza, informazione, raccordo istituzionale e promozione di iniziative a favore delle vittime di reato. In particolare:
- fornisce assistenza pronta e gratuita, soprattutto alle vittime vulnerabili;
- mappa i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio lombardo per supporto sanitario, sociale, legale e psicologico;
- collabora con le strutture regionali per facilitare l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici;
- segnala alle autorità competenti comportamenti lesivi della dignità o violazioni dei diritti, nonché eventuali misure inadeguate;
- promuove la corretta applicazione della normativa in materia di dati personali, anche in raccordo con il Garante privacy;
- promuove la presenza sul territorio di strutture di orientamento e assistenza;
- può proporre misure migliorative alle amministrazioni e segnalare condotte omissive;
- può intervenire nei procedimenti amministrativi per garantire conoscenza degli atti e rispetto di procedure e termini;
- promuove iniziative con enti locali, servizi sanitari, scuole, associazioni e altri soggetti del terzo settore;
- promuove formazione e aggiornamento degli operatori sociali e della polizia locale, favorendo intese per coinvolgere anche le forze dell’ordine;
- realizza attività informative e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, inserimento e reinserimento delle vittime.
Informazioni e orientamento alle vittime
Su richiesta delle persone interessate, il Garante fornisce informazioni su:
- tempi, modi e luoghi per presentare denuncia o querela;
- forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale e relativi organismi di riferimento, incluso il patrocinio a spese dello Stato;
- modalità di risarcimento dei danni e di accesso ad eventuali benefici statali, regionali o di altri enti;
- misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con richiamo espresso alle leggi regionali in materia di vittime del dovere, infanzia e adolescenza, violenza di genere, criminalità organizzata, terrorismo e radicalizzazione violenta.
Trattamento dei dati personali
Per le attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria, il Garante può trattare anche dati appartenenti alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, limitatamente alle funzioni di assistenza, segnalazione e intervento amministrativo. È consentita la raccolta, elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione dei dati presso gli uffici di supporto.
I dati possono essere comunicati alle strutture regionali competenti e alle autorità destinatarie delle segnalazioni, nel rispetto della normativa di settore. La diffusione è ammessa solo in forma statistica. Il Garante e il personale di supporto sono tenuti al segreto; ulteriori modalità di trattamento possono essere definite con regolamento.
Regole di funzionamento e organizzazione
La legge originaria prevedeva una rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime e una struttura organizzativa di supporto, ma tali disposizioni risultano oggi abrogate. Rimangono comunque i richiami al coordinamento con il Difensore regionale e con le altre autorità di garanzia, nonché la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne nei limiti delle funzioni attribuite.
Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge solo le attività istituzionali ordinarie e indispensabili.
Clausola valutativa e controllo consiliare
Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale che descrive:
- stato di attuazione delle funzioni e risorse impiegate;
- attività svolte, collaborazioni attivate e risultati raggiunti;
- criticità emerse e possibili soluzioni;
- entità e gravità delle violazioni dei diritti delle vittime riscontrate.
La relazione è esaminata dal Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante le somme iscritte nel bilancio regionale, nella missione relativa ai servizi istituzionali e generali, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale, per l’esercizio finanziario 2019 e successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 dic 2018L.R. Lombardia 18/2018
- Legge · 6 dic 2018L.R. Lombardia 20/2018
- Legge · 6 dic 2018L.R. Lombardia 21/2018
- Legge · 4 dic 2018L.R. Lombardia 17/2018
- Legge · 28 nov 2018L.R. Lombardia 15/2018
- Legge · 28 nov 2018L.R. Lombardia 16/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →