L.R. Lombardia 17/2018
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e semplifica numerose leggi regionali lombarde in materia istituzionale, economica, territoriale e sociale/sanitaria: digitale, bandi, commercio, agricoltura, caccia/pesca, ambiente, urbanistica, VIA, energia, sport e termalismo. Contiene anche proroghe e norme transitorie puntuali (es. piccoli comuni e montagna fino al 31 agosto 2019, consulte pesca entro 120 giorni).
Legge lombarda di revisione normativa e semplificazione 2018
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
La legge regionale Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 interviene in modo trasversale su numerose discipline regionali, aggiornando testi vigenti e introducendo misure di semplificazione, digitalizzazione, coordinamento organizzativo e alcune norme transitorie. La portata è limitata al territorio lombardo.
Ambito istituzionale e semplificazione amministrativa
La legge ridefinisce il quadro regionale della semplificazione e della trasformazione digitale, sostituendo le precedenti denominazioni con il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda. Il Programma individua priorità, metodi e strumenti per migliorare i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni; il relativo stato di attuazione confluisce nella relazione sul PRS.
La Giunta regionale deve favorire il coinvolgimento attivo di cittadini, parti sociali, Camere di Commercio, rappresentanze degli enti locali e altre pubbliche amministrazioni nella definizione del Programma.
In materia di procedimento amministrativo e bandi regionali, vengono introdotti criteri di semplificazione: uniformità nella rendicontazione dei costi dei beneficiari, omogeneità della terminologia nei bandi e istituzione di un unico punto di accesso telematico ai bandi regionali, utilizzabile anche da altri enti pubblici lombardi.
Digitalizzazione, identità digitale e servizi informativi
La Regione promuove l’uso della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (IdPC) integrata con SPID da parte di pubbliche amministrazioni e operatori privati.
È inoltre previsto che la Regione promuova servizi informativi e digitali diretti agli utenti che abbiano espresso interesse a riceverli, secondo modalità stabilite dalla Giunta entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e nel rispetto della disciplina privacy. La relativa spesa è quantificata in 100.000 euro per il 2019, con copertura sul bilancio 2019-2021, e per gli esercizi successivi è rinviata alle leggi di bilancio annuali.
Organi di controllo e designazioni
Per l’Organismo regionale per le attività di controllo, la legge modifica le regole di designazione, rinviando alla disciplina generale delle nomine e designazioni regionali. Viene anche precisato che le risorse umane possono essere individuate tra i dipendenti della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale.
Le spese dell’Organismo vengono quantificate per dieci dodicesimi in euro 412.176 per il 2019 e in euro 494.611 per il 2020 e 2021, con copertura a valere sulle risorse del bilancio regionale.
Il termine per l’adozione del regolamento attuativo è portato a 150 giorni.
Piccoli comuni e territorio montano
Per la XI legislatura regionale, l’aggiornamento dell’individuazione e classificazione dei piccoli comuni e della classificazione del territorio montano è fissato al 31 agosto 2019. Fino a tale aggiornamento continuano ad applicarsi le classificazioni approvate nel 2014 e aggiornate nel 2015.
Commercio e fiere
Nel testo unico sul commercio e fiere vengono introdotte semplificazioni su comunicazioni, autorizzazioni e disciplina degli enti fieristici. Per alcuni impianti di distribuzione carburanti è esclusa l’autorizzazione comunale e prevista la sola comunicazione; viene anche sostituita la disciplina dell’elenco degli enti fieristici, ora demandata a un decreto dirigenziale secondo regole fissate dal regolamento.
Turismo
Nel settore turistico viene abrogata una previsione dell’articolo 47 della l.r. 27/2015, con effetto di coordinamento normativo.
Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
La legge modifica in profondità il testo unico agricolo regionale. In materia di calamità e gestione del rischio agricolo, la Regione può anticipare o integrare le provvidenze statali; viene promossa l’adesione a coperture assicurative sperimentali e mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio.
In materia forestale, la legge introduce maggiore attenzione alla flora di interesse apistico, rafforza i piani di indirizzo forestale e stabilisce una durata minima di 15 anni per tali piani, applicabile anche ai piani già vigenti. Viene anche chiarito che alcuni interventi di recupero agronomico dopo l’eliminazione della colonizzazione boschiva seguono la disciplina paesaggistica richiamata, senza interventi compensativi.
Nel settore ittico la riforma è ampia: vengono ridefiniti piano ittico regionale, carta ittica regionale, gestione dei corpi idrici, consulte pesca e composizione degli organi consultivi. Le nuove consulte devono essere costituite entro 120 giorni; il piano ittico regionale e quello provinciale devono essere aggiornati almeno ogni dieci anni. Diverse norme transitorie disciplinano la cessazione delle vecchie consulte e l’efficacia degli atti provinciali preesistenti.
Agricoltura sociale
Per le cooperative sociali operanti in agricoltura sociale, la legge precisa i criteri di riconoscimento anche in relazione al peso del fatturato agricolo rispetto al fatturato complessivo. È abrogato l’articolo 4 della legge regionale 35/2017 e viene previsto l’iscrizione di diritto nel registro delle fattorie sociali per quelle già inserite nel precedente elenco regionale.
Fauna selvatica, caccia e calendario venatorio
La disciplina venatoria è aggiornata su numerosi profili: composizione della Consulta faunistico-venatoria, censimenti, distanze, segnaletica, distretti, commissioni d’esame per l’abilitazione venatoria, requisiti di età, regole per la caccia collettiva al cinghiale e per l’attività su cinghiale e volpe. Sono introdotte regole più specifiche sulla residenza/domicilio per talune prove e sulla durata in carica delle commissioni.
Vengono anche riorganizzate alcune funzioni e composizioni degli organi consultivi, con più ampio coinvolgimento di rappresentanti provinciali, della Provincia di Sondrio, delle Comunità montane e dei Carabinieri forestali. È abrogata una norma del calendario venatorio regionale.
La legge contiene un rilievo di costituzionalità: la Corte costituzionale, con sentenza n. 291/2019, ha dichiarato illegittima una parte della modifica all’articolo 22 della l.r. 26/1993.
Investimenti pubblici regionali e occupazione
La disciplina sugli aiuti regionali agli investimenti pubblici e all’occupazione viene riallineata alla nozione di aiuti di Stato per insediamenti produttivi. Si chiarisce il rapporto con la disciplina statale sulla delocalizzazione e sulla tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie.
Sport e impiantistica sulla neve
Per gli impianti sportivi montani e le piste da sci, la legge ridefinisce le competenze dirigenziali, istituisce e aggiorna l’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve e individua i contenuti essenziali dell’elenco. Il gestore della pista assume specifici adempimenti, e le modalità tecniche di aggiornamento e trasmissione dati sono demandate a decreto dirigenziale.
Ambiente, demanio idrico e difesa del suolo
In materia di demanio idrico e sanzioni per occupazione o utilizzo senza concessione, la legge distingue le sanzioni in base all’ostacolo al deflusso idrico e attribuisce competenze anche ai comuni per il reticolo di rispettiva competenza. La Giunta regionale dovrà poi definire criteri e modalità operative per accertamento e contestazione.
Nel settore della difesa del suolo vengono precisate le condizioni per gli interventi in aree idraulicamente sensibili, i termini per il parere sull’idraulica di compatibilità, la possibilità di convenzioni anche con i comuni e l’attuazione urbanistica del piano di bacino con dimezzamento dei termini procedurali.
Cave e valutazione di impatto ambientale
Per la disciplina delle cave, le modifiche riguardano l’adeguamento del piano cave a sentenze passate in giudicato, la redazione dei progetti di gestione produttiva anche da parte di più soggetti, la convocazione di conferenze di servizi e i criteri regionali per l’istruttoria.
In materia di VIA, la legge introduce il supporto alla valutazione preliminare, disciplina l’avvio formale della consultazione con pubblicazione sul sito regionale, stabilisce che la domanda sia respinta se la documentazione non è trasmessa integralmente entro il termine, e aggiorna le modalità di espressione del parere regionale nelle procedure statali.
Energia e attestazioni
Per le attestazioni energetiche e i relativi certificatori, la legge introduce un sistema sanzionatorio più dettagliato: comunicazione all’ordine o collegio professionale, sospensione dall’elenco regionale dei certificatori accreditati e cancellazione in caso di reiterazione, con applicazione alle violazioni contestate dalla data di entrata in vigore della legge.
Mobilità e limitazioni alla circolazione
Le limitazioni regionali alla circolazione vengono integrate con ulteriori esclusioni disposte dalla Giunta per categorie fragili o situazioni meritevoli di tutela, anche con carattere temporaneo, e per veicoli speciali o specificamente destinati a determinati usi.
Urbanistica ed edilizia
I comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi all’intesa nazionale recepita dalla Regione, che prevale sulla disciplina regionale incompatibile. In caso di annullamento integrale del PGT da parte del giudice, è previsto un regime transitorio fino a 30 mesi con ritorno all’ultimo strumento urbanistico previgente, salvo varianti per opere pubbliche tramite atti di programmazione negoziata.
Servizi sociali e sanità
Per gli interventi sociali, la Regione promuove strumenti informatici per l’interscambio dei dati tra rete dei servizi sociali, rete sociosanitaria e rete sanitaria. Il regolamento dovrà definire tipi di dati, operazioni, misure di sicurezza e diritti dell’interessato in coerenza con il GDPR e la normativa nazionale sulla protezione dei dati.
Termalismo
Nel settore del termalismo lombardo viene precisato che i rapporti con il sistema scolastico regionale devono avvenire nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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