Ordinanza n. 128/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n.291 del 30-12-2022 (all.1) nella parte in cui esso prevede (art.13), al pari del precedente art.13 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.315 del 30-12-2021 (all.2) che cautelativamente con il presente atto in parte qua (art.13) si impugna, che nell'ipotesi di pari punteggio conseguito dai candidati nella graduatoria finale della selezione e di eguale loro anzianità di servizio alle dipendenze dell’Ente, sarà data preferenza al candidato in possesso della maggiore anzianità anagrafica; - del bando di selezione (all.3) per la progressione verticale del personale interno per la copertura di n.8 posti di "istruttore tecnico – categoria C", approvato con determinazione n.4179 del 30.12.2022 (all.4) del Dirigente Affari Generali e Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania, nella parte in cui l'art.12 (Predisposizione graduatoria - graduatoria) dello stesso prevede che, nell'ipotesi di pari punteggio conseguito dai candidati nella graduatoria finale della selezione e di eguale loro anzianità di servizio presso la resistente Amministrazione, sarà data preferenza al candidato con la maggiore anzianità anagrafica; - della determinazione n.1661 del 24.05.2024 (all.5) del Dirigente del ServizioAffari Generali e Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania, con la quale viene approvato il verbale n.4 del 07-05-2024 della Commissione esaminatrice della selezione per la progressione verticale del personale interno per la copertura di n.8 posti di "istruttore tecnico – categoria C", ne viene approvata la relativa graduatoria e ne vengono individuati i relativi vincitori collocati dal 1° all’8° posto; - della determinazione n.2238 del 09.07.2024 (all.6) del Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane della Città Metropolitana di Catania, nella parte in cui viene confermata la graduatoria di cui alla predetta determinazione n.1661/2024 relativa alla progressione verticale del personale interno per la copertura di n.8 posti di "istruttore tecnico – categoria C", e ne vengono confermati i relativi vincitori; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra di essi compresi il verbale n.4 del 7-5-2024 della Commissione esaminatrice laddove al ricorrente vengono attribuiti soli 25,00 punti a fronte dei 27,00 punti ad esso effettivamente spettanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento e bando relativi alla progressione verticale del personale interno, nonché graduatoria e individuazione dei vincitori della selezione per otto posti di istruttore tecnico – categoria C
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la disciplina regolamentare e il bando nella parte in cui prevedono, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, la preferenza per il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Ha inoltre contestato gli atti di approvazione e conferma della graduatoria e l’individuazione dei vincitori, deducendo che la Commissione esaminatrice gli avrebbe attribuito 25 punti invece dei 27 effettivamente spettanti. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e non ha depositato gli atti e i documenti rilevanti per la controversia.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Città Metropolitana di Catania di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione, in vista dell’udienza di merito fissata per il 9 luglio 2026. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi documento potenzialmente incidente sulla decisione, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza dei motivi di annullamento né sulla graduatoria; le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’Amministrazione il deposito degli atti e documenti indicati, anche quando non si sia costituita in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina l’esibizione degli atti e documenti di cui al comma 1.
Il mancato adempimento dell’Amministrazione legittima il giudice a disporre l’esibizione o il deposito della documentazione necessaria al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile comprende anche gli atti suscettibili di incidere sulla verifica dell’eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non deposita, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell’azione amministrativa, il giudice può ordinare d’ufficio l’esibizione o il deposito della documentazione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende ogni atto potenzialmente rilevante per la decisione della controversia, inclusi quelli necessari a verificare l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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