Sentenza n. 16279/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1603/2024, passata in giudicato, che riconosceva la retribuzione professionale docenti per 66 giorni di servizio nell’anno scolastico 2018/2019 e condannava al pagamento di € 383,46, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1603/2024, pubblicata il 10 novembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato dal 21 febbraio 2019 all’8 ottobre 2019 e aveva liquidato le differenze retributive per 66 giorni di lavoro nell’anno scolastico 2018/2019 in € 383,46, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del titolo. Le Amministrazioni costituite non hanno fornito chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’azione esecutiva: ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato e ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo, in caso di perdurante inadempimento, di provvedere entro i successivi 90 giorni e, se necessario, di sostituirsi alle altre Amministrazioni o superarne il dissenso. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di mancata esecuzione nel termine assegnato all’Amministrazione.
art. 7 CCNI del 31 agosto 1999
Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1603/2024, che ha dichiarato il diritto della ricorrente “a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 21.02.2019 all’8.10.2019” e ha condannato il predetto Dicastero “al pagamento delle differenze retributive maturate dalla docente per i 66 giorni di lavoro effettivamente svolti nell’anno scolastico 2018/2019, pari a € 383,46, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo”.
La sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione aveva riconosciuto, in base all’art. 7 del CCNI, il diritto della docente alla retribuzione professionale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e aveva liquidato le relative differenze retributive.
Massime di principio
- L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzata per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella pronunciata in funzione di giudice del lavoro.
- Quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: è circoscritto all’accertamento dell’omissione o dell’elusione del giudicato e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Se il creditore allega l’inadempimento del titolo e l’Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o elementi che dimostrino la corretta esecuzione, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare l’adempimento, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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