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Sentenza

Sentenza n. 16279/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1603/2024, passata in giudicato, che riconosceva la retribuzione professionale docenti per 66 giorni di servizio nell’anno scolastico 2018/2019 e condannava al pagamento di € 383,46, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1603/2024, pubblicata il 10 novembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato dal 21 febbraio 2019 all’8 ottobre 2019 e aveva liquidato le differenze retributive per 66 giorni di lavoro nell’anno scolastico 2018/2019 in € 383,46, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del titolo. Le Amministrazioni costituite non hanno fornito chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’azione esecutiva: ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato e ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo, in caso di perdurante inadempimento, di provvedere entro i successivi 90 giorni e, se necessario, di sostituirsi alle altre Amministrazioni o superarne il dissenso. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.

    In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di mancata esecuzione nel termine assegnato all’Amministrazione.

  • art. 7 CCNI del 31 agosto 1999

    Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1603/2024, che ha dichiarato il diritto della ricorrente “a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 21.02.2019 all’8.10.2019” e ha condannato il predetto Dicastero “al pagamento delle differenze retributive maturate dalla docente per i 66 giorni di lavoro effettivamente svolti nell’anno scolastico 2018/2019, pari a € 383,46, oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo”.

    La sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione aveva riconosciuto, in base all’art. 7 del CCNI, il diritto della docente alla retribuzione professionale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e aveva liquidato le relative differenze retributive.

Massime di principio

  • L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzata per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella pronunciata in funzione di giudice del lavoro.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: è circoscritto all’accertamento dell’omissione o dell’elusione del giudicato e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Se il creditore allega l’inadempimento del titolo e l’Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o elementi che dimostrino la corretta esecuzione, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare l’adempimento, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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