Ordinanza n. 586/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, nonché, quali rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/4/2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/4/2026: delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 161864, 161865 (docc. 58 b e 58 c), emesse dal GSE S.p.A.; delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026; degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE recante; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti ARERA e GSE di applicazione del prelievo sugli extraprofitti da energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese fatture, diffide e compensazioni con incentivi
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, la deliberazione n. 143/2023/R/Eel e il relativo Allegato A, gli atti e le regole tecniche del GSE, nonché le successive comunicazioni, fatture, diffide e compensazioni relative agli extraprofitti. Hanno contestato l'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della disciplina successiva, deducendo il difetto dei presupposti applicativi, la nullità degli atti del GSE, il contrasto con la Costituzione, con il diritto dell'Unione europea e con la disciplina europea del mercato elettrico, della concorrenza e degli aiuti di Stato. Hanno inoltre chiesto, ove necessario, la rimessione di questioni alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In sede cautelare hanno sostenuto che il pagamento coattivo delle somme richieste o la compensazione con gli incentivi avrebbe prodotto un pregiudizio grave e irreparabile, fino a determinare una situazione di insolvenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, senza definire le questioni di merito. Ha riservato al merito la valutazione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento ai motivi aggiunti dell'aprile 2026, aventi a oggetto fatture emesse dal GSE. Quanto al danno cautelare, il Collegio ha ritenuto che il pagamento delle fatture riguardi una pretesa patrimoniale suscettibile di recupero. Ha inoltre considerato che, alla luce del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo e disciplinare noto, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre adeguate misure gestionali e organizzative per fronteggiare gli oneri prevedibili. L'affermazione secondo cui il recupero forzoso o la compensazione con gli incentivi avrebbe causato un'insolvenza irreversibile è stata ritenuta priva di adeguato supporto probatorio, poiché fondata su relazioni unilateralmente predisposte dagli stessi operatori. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
Costituisce la base normativa degli interventi sugli extraprofitti derivanti dall'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la sua validità e applicazione sono contestate nel merito, ma non sono state decise in questa fase cautelare.
legge 28 marzo 2022, n. 25
Ha convertito il d.l. n. 4/2022, comprensivo dell'art. 15-bis oggetto di contestazione.
d.l. 9 agosto 2022, n. 115
È indicato nel testo come fonte modificativa dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamata quale fonte dei commi da 30 a 38 attuati dalla deliberazione ARERA n. 143/2023/R/Eel.
Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È richiamato dai ricorrenti quale parametro europeo di conformità della disciplina nazionale, senza essere esaminato nel merito nell'ordinanza cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pagamento di somme o l'esecuzione di pretese patrimoniali non integra di regola un danno grave e irreparabile quando la pretesa sia suscettibile di recupero mediante restituzione o ripetizione.
- L'allegazione di un rischio di insolvenza irreversibile deve essere sostenuta da prova adeguata e concreta; relazioni predisposte unilateralmente dalla parte interessata non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il periculum in mora.
- La prevedibilità nel tempo della pretesa economica e la conoscibilità del quadro normativo e regolatorio impongono all'operatore professionale di predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; gli investimenti effettuati non risultano automaticamente idonei a dimostrare l'irreparabilità del danno.
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