Sentenza del 14/12/2017 n. 5313 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ente impositore - Attività verifica - Soggetto affittuario azienda - Canoni dedotti - Intervenuta variazione successiva - Non rileva - Assoggettamento IVA - Ente impositore - Omessa contestazione - Deducibilità imposte dirette - Difetto inerenza parziale - Intervenuta contestazione - Ricupero tassazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima ed è stato escluso il recupero a tassazione della maggiore quota di canone. La successiva variazione del canone, in quanto assoggettata a IVA e non contestata dall'Amministrazione ai fini di tale imposta, è stata considerata rilevante anche per escludere il presunto difetto di inerenza parziale ai fini delle imposte dirette.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha contestato, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità parziale dei maggiori canoni di affitto d'azienda derivanti dall'aggiornamento del canone originario, ritenendo non inerente la differenza. Il contribuente ha sostenuto l'illegittimità del recupero, evidenziando che lo stesso ente impositore non aveva sollevato contestazioni in relazione all'IVA applicata sui medesimi canoni.
Norme richiamate
Disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
Il costo sostenuto dall'impresa è deducibile quando presenta un collegamento concreto con l'attività esercitata. Nel caso esaminato, l'Amministrazione non ha dimostrato adeguatamente la non inerenza della maggiorazione del canone.
Disciplina dell'IVA applicabile ai canoni di affitto d'azienda
L'assoggettamento a IVA dei canoni aggiornati e l'assenza di contestazioni da parte dell'ente impositore costituiscono elementi coerenti con l'effettività e la regolarità dell'operazione, nonché con la deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di un costo, deve motivare e dimostrare concretamente il presunto difetto di inerenza; non è sufficiente una contestazione generica o basata sulla sola differenza rispetto al costo originario.
- La mancata contestazione della medesima operazione ai fini IVA può costituire un elemento probatorio favorevole al contribuente, soprattutto quando l'operazione è stata regolarmente fatturata e assoggettata all'imposta.
- Una variazione successiva del canone contrattuale non è di per sé indice di indeducibilità: occorre valutare la sua effettività, la documentazione contrattuale, la congruità e il collegamento con l'attività d'impresa.
- Le valutazioni dell'Amministrazione devono essere coerenti tra i diversi tributi e adeguatamente motivate; non è normalmente sufficiente ammettere l'operazione ai fini IVA e disconoscerne parzialmente i costi ai fini delle imposte dirette senza una specifica giustificazione.
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