Cassazione Civile, Sentenza n. 39974/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l'appello di Paparo, aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005-2007 con cui l'Ufficio aveva contestato al contribuente l'esercizio di attività di impresa per la commercializzazione online di telefoni cellulari e aveva recuperato maggiori imposte. L'Agenzia proponeva vari motivi di cassazione: tra gli altri, che il giudice di merito aveva pronunciato oltre le richieste (extrapetizione), omesso di rideterminare la pretesa in parte non contestata, disatteso documenti richiamati nel processo verbale di constatazione e non esercitato poteri istruttori officiosi per acquisire elementi probatori dalla Guardia di Finanza e dall'operatore del mercato elettronico; infine contestava l'onere probatorio relativo alla riferibilità delle cessioni al contribuente e la deducibile duplicazione delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (relativo all'errata valutazione della Commissione regionale circa i documenti richiamati nel processo verbale di constatazione) ritenendo che la CTR aveva fatto un'applicazione scorretta dei principi sul valore probatorio del processo verbale e non poteva escludere le circostanze semplicemente perché i documenti non erano prodotti in giudizio; ha dichiarato assorbito il quinto motivo e inammissibile il secondo; ha rigettato gli altri motivi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, con regolamento delle spese di giudizio in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Il processo verbale redatto da pubblico ufficiale è assistito da fede privilegiata per i fatti osservati direttamente e per la provenienza del documento; le dichiarazioni rese e i documenti richiamati nel verbale fanno fede fino a querela di falso o fino a prova contraria se sono indicate le fonti che consentono il controllo
art. 7 d.lgs. 546/1992
Attribuisce alle commissioni tributarie un potere istruttorio officioso limitato: può integrare gli elementi di giudizio già in atti ma non supplire alle carenze probatorie delle parti quando queste ultime potrebbero acquisire la prova
art. 112 c.p.c.
Disciplina i limiti del giudizio e la decisione conforme alle domande e alle difese; la Corte richiama i principi di ultra/expetition ma precisa che il giudice può motivare usando argomentazioni non sviluppate dalle parti purché rimanga entro i fatti dedotti
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
Norma della cassazione sui motivi di legittimità: qui è stata usata per valutare le censure di violazione di legge, motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha inoltre richiamato la limitazione della deducibilità di vizi motivazionali introdotta dalla modifica del 2012
art. 2699 c.c.
Riguarda l'onere della prova; la decisione ha confermato che l'Ufficio deve dimostrare la riferibilità delle operazioni al contribuente e gli elementi per ritenere l'abitualità dell'attività
art. 39 d.P.R. 600/1973
Norma citata in relazione agli accertamenti fiscali e agli oneri probatori; la Corte ha ritenuto corretta l'esigenza che l'Ufficio provi la riferibilità delle cessioni al singolo contribuente
art. 115 c.p.c.
Regola l'istruttoria e l'acquisizione dei mezzi di prova; richiamata nel contesto della possibilità di esaminare documenti non prodotti se menzionati nel processo verbale
art. 169 c.p.c.
Regola gli atti da compiere in giudizio per la formazione della prova, richiamata nella discussione sulla disponibilità e reperibilità dei documenti
artt. 1705, 2697, 2727 c.c.
Norme del codice civile richiamate in tema di prove documentali e presunzioni; usate dalla Corte per inquadrare la valutazione probatoria degli estratti e dei documenti richiamati nel verbale
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione redatto da un pubblico ufficiale ha un valore probatorio significativo: il suo contenuto riprodotto può essere valutato dal giudice anche in mancanza della produzione degli originali, salvo che sia fornita prova che la riproduzione è incompleta o infedele
- In accertamenti tributari l'Ufficio ha l'onere di provare la riferibilità delle operazioni al contribuente e gli elementi che consentono di qualificare l'attività come esercizio abituale d'impresa; senza tale prova il giudice può negare l'imposizione
- Il potere istruttorio d'ufficio delle commissioni tributarie (art. 7 d.lgs. 546/1992) è limitato: non può servire a supplire l'onere probatorio delle parti quando queste avrebbero la possibilità di acquisire la prova
- Le ammissioni difensive contenute in atti sottoscritti solo dal procuratore non hanno efficacia di confessione giudiziale automatica, ma solo valore di indizio che il giudice valuta liberamente
- Le censure di vizio motivazionale sono state limitate nella portata impugnatoria (riforma 2012); in cassazione prevalgono gli specifici profili di violazione di legge e di errata applicazione dei principi probatori
- Se la Corte di legittimità riscontra errata valutazione o applicazione del principio probatorio, la sentenza di merito può essere cassata e il giudizio rinviato per nuovo esame, senza che ciò determini automaticamente l'esito sostanziale finale
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