Cassazione Penale, Sentenza n. 21260/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la utilizzabilità e la motivazione sulle analisi tossicologiche (sosteneva che non fossero state rispettate le garanzie procedurali ex art. 360 disp. att. c.p.p. e che le analisi non fossero equiparabili ad una c.t.u.); 2) l'insufficiente prova dello stato di alterazione psico-fisica, ritenuto dimostrato solo dall'esame ematico positivo alla cocaina; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 187, comma 1-bis c.d.s., perché l'imputato non avrebbe dato causa all'incidente; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) le analisi tossicologiche del sangue sono pienamente utilizzabili per accertare stato di alterazione da stupefacenti e non richiedono, di per sé, la qualificazione come accertamento tecnico irripetibile; il prelievo e l'analisi, effettuati secondo i protocolli sanitari e nei casi di accertamento urgente ex art. 354 c.p.p., sono validi salvo specifiche contestazioni di alterazione o inquinamento del campione, che non risultano nel caso; 2) la gravità dello stato di alterazione è stata provata non solo dall'esito positivo delle analisi, ma anche dalle osservazioni dei verbalizzanti, dalle dichiarazioni del prevenuto (confusione immediata) e dalla dinamica del sinistro, che hanno consentito una valutazione unitaria; 3) il nesso causale tra condotta del conducente e incidente è stato logicamente argomentato sulla base della dinamica e della disattenzione riconducibile allo stato di alterazione; 4) il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato dalla condizione di politossicodipendenza dell'imputato e dall'assenza di elementi positivi apprezzabili. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 187 cod. strada, comma 1-bis (e commi 3 e 5)
L'art. 187 e i commi relativi legittimano l'uso di accertamenti biologici (es. analisi del sangue) per rilevare la presenza di stupefacenti; l'alterazione può essere desunta anche da analisi biologiche dimostrative dell'assunzione insieme agli elementi di contesto, senza richiedere un esame medico specifico obbligatorio
art. 360 disp. att. c.p.p. / art. 360 c.p.p.
Le garanzie procedimentali tipiche degli accertamenti tecnici irripetibili non si applicano all'attività di raccolta o prelievo dei dati (es. prelievo ematico) in fase di indagini preliminari, ma solo all'accertamento tecnico sui dati se qualificabile irripetibile
art. 354 c.p.p.
Riferimento alla disciplina del prelievo urgente sulle persone: il campione biologico prelevato secondo la legge e protocolli sanitari è ritenuto idoneo per le analisi tossicologiche, fatte salve ipotesi concrete di alterazione, confusione o inquinamento del campione
art. 62-bis c.p.
Nel valutare le attenuanti generiche il giudice di merito può escluderle motivatamente; la politossicodipendenza dell'imputato e l'assenza di elementi positivi possono giustificare il diniego, decisione non sindacabile in cassazione se ben motivata
principi di valutazione probatoria della giurisprudenza della Cassazione
La giurisprudenza consente di integrare più fonti di prova (analisi biologiche, osservazioni immediate, dinamica del fatto, dichiarazioni del prevenuto) per ritenere lo stato di alterazione e il nesso causale con l'evento
Massime di principio
- Le analisi tossicologiche su campioni biologici prelevati e analizzati secondo protocolli sanitari sono generalmente ammissibili e utilizzabili per inferire uno stato di alterazione da stupefacenti, anche se non svolte come c.t.u., salvo specifiche e concrete contestazioni sulla catena di custodia o alterazione del campione
- Per provare lo stato di alterazione non è necessario un unico tipo di accertamento medico: il giudice può valutare unitariamente esito delle analisi, osservazioni degli operanti, dichiarazioni dell'interessato e dinamica del sinistro
- Se la contestazione si limita a sostenere che l'unica prova è l'esito delle analisi senza proporre elementi concreti in contrasto (es. contaminazione del campione, violazioni nel prelievo), la prova sarà difficilmente vinta in cassazione
- Per contrastare efficacemente simili accertamenti è utile documentare specifiche violazioni della catena di custodia, mancanze nel prelievo (art. 354 c.p.p.) o difformità dalle procedure analitiche delle strutture sanitarie
- Il nesso causale tra stato di alterazione e incidente può essere valutato sulla base della dinamica dell'evento; pertanto, argomentazioni che dimostrino comportamenti non compatibili con la normale guida (disattenzione, manovre anomale) rafforzano la prova della responsabilità
- La condizione di dipendenza da sostanze può essere un elemento che, se comprovato, incide negativamente sulla concessione delle attenuanti generiche: chi è in condizione di tossicodipendenza ha l'obbligo di astenersi dalla guida e tale circostanza può giustificare il diniego di attenuanti
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