Cassazione Penale, Sentenza n. 40913/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione che ha riconosciuto la responsabilità per il concorso nel prelievo abusivo di contanti mediante uso non autorizzato di carta bancomat altrui (elementi indiziari ritenuti labili e generici, assenza di collegamento certo tra imputato e condotta); 2) omissione e manifesta illogicità nella negazione delle circostanze attenuanti generiche invocate (si richiamavano l'età avanzata e le modeste condizioni di vita del ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la valutazione di merito (in primo e secondo grado), basata su un coerente insieme di indizi — fra cui continui contatti telefonici del ricorrente in coincidenza con gli utilizzi della carta, l'identificazione dell'utilizzatore presso gli sportelli tramite abbigliamento e casco e l'osservazione di quest'ultimo rincasare dopo i prelievi — è logica e non manifestamente illogica. Il mancato rinvenimento della tessera e l'assenza di prova diretta della consegna non erano ostativi alla condanna. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dall'assenza di elementi positivi idonei, dalla non occasionalità e dalla gravità potenziale della condotta e dalla presenza di precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 493 ter cod. pen.
"al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento"
Il reato punisce l'utilizzo indebito di carte altrui per profitto; la condotta può essere accertata anche tramite elementi indiziari concatenati e coerenti, non richiedendo necessariamente il rinvenimento materiale della carta o la prova diretta della consegna
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Consente il gravame per "carenza e manifesta illogicità della motivazione"; la Corte di Cassazione controlla se la motivazione sia manifestamente illogica, non rivalutando normalmente i fatti già congruamente motivati in entrambi i gradi
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi rilevabili per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice del merito compie una valutazione di fatto la cui motivazione, se non contraddittoria, è insindacabile in Cassazione
art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23/5/2008 n.92 conv. L. 24/7/2008 n.125)
Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; sono richiesti elementi positivi e prevalenti a favore dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte che prosegue il ricorso dichiarato inammissibile; può comportare anche il versamento alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nell'impugnazione
Massime di principio
- In reati come l'indebito utilizzo di carte di pagamento la condanna può fondarsi su un coacervo di indizi coordinati (contatti telefonici, coincidenza temporale con prelievi, osservazioni dell'utilizzatore, descrizione dell'abbigliamento) anche in assenza della carta materiale o di prova diretta della consegna.
- Se sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello forniscono motivazioni conformi e coerenti basate sugli stessi elementi probatori, la Corte di Cassazione è ristretta nel sindacare la fondatezza dei fatti, potendo intervenire soltanto in presenza di macroscopici travisamenti o di manifesta illogicità.
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando manchino elementi positivi e preponderanti a favore dell'imputato; età avanzata o condizioni economiche modeste da sole difficilmente bastano dopo la riforma dell'art. 62-bis.
- Riproporre in Cassazione censure già esaurientemente affrontate nei due gradi di merito espone al rischio di inammissibilità del ricorso e di sanzioni (spese e ammende) se emergono profili di colpa nell'impugnazione.
- Per presentare un ricorso ammissibile in Cassazione è fondamentale evidenziare o l'esistenza di questioni di diritto non esaminate o un concreto e manifesto travisamento delle risultanze probatorie; mere critiche alla valutazione degli indizi già motivate in primo e secondo grado sono normalmente insufficienti.
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