Cassazione Penale, Sentenza n. 23889/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Catania (3.3.2021, confermata e divenuta irrevocabile il 5.5.2023) con condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione per delinquere (pena rideterminata a 3 anni e 8 mesi dopo esclusione di alcune aggravanti). Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di fatti nuovi: due dichiarazioni testimoniali (allegati verbali sintetici e DVD audiovisivi raccolti in investigazioni difensive) attestanti che Pandetta era conosciuto tra connazionali somali solo come tassista abusivo e non come parte dell'associazione; ha contestato la pronuncia della Corte territoriale del 20.1.2025 che ha dichiarato inammissibile la revisione senza udienza e con motivazione sintetica, sostenendo che le prove nuove avrebbero dimostrato la sua estraneità e la mancata consapevolezza della clandestinità delle persone trasportate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato l'istanza di revisione come manifestamente infondata perché le dichiarazioni proposte non costituiscono elementi nuovi e decisivi idonei a incidere sul giudicato: i testi non possedevano conoscenza specifica dei fatti e le circostanze dedotte erano già in qualche modo emerse e valutate nei giudizi di merito (intercettazioni e altre emergenze processuali che avevano ricostruito la consapevolezza e il contributo del Pandetta al progetto associativo). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revisione richiede elementi estranei e nuovi rispetto al processo concluso. Per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della valutazione dell'ammissibilità della domanda di revisione: la Corte ha ritenuto che la richiesta riproponesse questioni già affrontate e non introducesse elementi nuovi idonei a incidere sul giudicato
La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: la revisione è ammessa solo se emergono elementi nuovi, estranei e tali da poter determinare una pronuncia diversa rispetto al giudicato; prove già note o formali varianti non sono sufficienti
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
art. 611 c.p.p.; d.lgs. 10.10.2022 n.150
Normalizza la trattazione dei ricorsi in assenza di udienza orale per i procedimenti iniziati dopo la data indicata; qui applicata per procedere senza trattazione orale quando non richiesta dalle parti
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese di procedimento e, quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 6019/1993 e altra giurisprudenza citata)
Sez. U., n. 6019 del 11/05/1993; Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017
Richiama il principio secondo cui la revisione non è un'impugnazione tardiva: occorrono elementi di indagine diversi da quelli del processo conclusosi; prove formalmente nuove ma 'ictu oculi' incapaci di demolire il giudicato sono insufficienti
Massime di principio
- La revisione è uno strumento straordinario: per essere ammessa servono elementi veramente nuovi ed estranei al processo già concluso e tali da poter determinare una pronuncia diversa.
- Non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove già emerse nei gradi di merito; prove che introducono aspetti già in qualche modo noti saranno probabilmente ritenute inidonee.
- Dichiarazioni testimoniali devono dimostrare conoscenza specifica e diretta dei fatti controversi; dichiarazioni generiche di non conoscenza non sono di per sé decisive se contrastano con elementi probatori specifici (es. intercettazioni).
- La strategia difensiva per la revisione deve dimostrare perché l'elemento nuovo non poteva essere prodotto prima (diligenza nella ricerca) e collegare chiaramente tale elemento alla sussistenza/assenza dell'elemento soggettivo rilevante (es. consapevolezza).
- I giudici possono dichiarare inammissibile la richiesta senza udienza quando la domanda è manifestamente infondata; recenti modifiche normative rendono più agevole la trattazione scritta in assenza di richiesta di trattazione orale.
- In caso di inammissibilità manifestamente colposa si può essere condannati non solo alle spese ma anche a una somma in favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio economico prima di procedere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23840/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23842/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23843/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23847/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23848/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →