Sentenza del 24/06/2015 n. 5780 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Termini - Raddoppio dei termini - Onere di allegazione della denuncia penale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata allegazione della denuncia penale impedisce al giudice tributario di controllare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini e costituisce un vizio dell'accertamento. L'accertamento è quindi illegittimo per decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, in quanto adottato oltre il termine ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, applicato in presenza di una possibile rilevanza penale delle violazioni fiscali. Il giudice tributario deve verificare, mediante una prognosi postuma, se sussistessero concretamente i presupposti per l'obbligo di denuncia penale e se l'Amministrazione abbia agito senza abusare del raddoppio dei termini. A tal fine, l'Amministrazione deve allegare la denuncia penale e consentire l'esame dei fatti rappresentati al giudice penale.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
Stabilisce il termine ordinario entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento. Se il raddoppio dei termini non è validamente giustificato, l'accertamento notificato oltre tale termine è illegittimo.
Art. 43 d.P.R. 600/1973, disciplina del raddoppio dei termini
Il raddoppio dei termini è subordinato alla concreta sussistenza dei presupposti per la denuncia di un reato tributario e non può essere utilizzato discrezionalmente o in modo abusivo dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza il raddoppio dei termini per la possibile rilevanza penale della violazione, deve allegare la denuncia penale o comunque renderne verificabile il contenuto.
- Il giudice tributario deve verificare concretamente, con una valutazione riferita al momento dell'accertamento, se i fatti descritti fossero idonei a imporre una denuncia penale; non è sufficiente un generico richiamo a possibili reati.
- La mancata produzione della denuncia impedisce il controllo giudiziale sull'operato dell'Amministrazione e può comportare l'illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve contestare specificamente sia l'assenza dei presupposti penali sia la mancata allegazione o produzione della denuncia, chiedendo l'applicazione del termine ordinario di accertamento.
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