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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 5780 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Termini - Raddoppio dei termini - Onere di allegazione della denuncia penale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata allegazione della denuncia penale impedisce al giudice tributario di controllare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini e costituisce un vizio dell'accertamento. L'accertamento è quindi illegittimo per decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, in quanto adottato oltre il termine ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973, applicato in presenza di una possibile rilevanza penale delle violazioni fiscali. Il giudice tributario deve verificare, mediante una prognosi postuma, se sussistessero concretamente i presupposti per l'obbligo di denuncia penale e se l'Amministrazione abbia agito senza abusare del raddoppio dei termini. A tal fine, l'Amministrazione deve allegare la denuncia penale e consentire l'esame dei fatti rappresentati al giudice penale.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Stabilisce il termine ordinario entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento. Se il raddoppio dei termini non è validamente giustificato, l'accertamento notificato oltre tale termine è illegittimo.

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973, disciplina del raddoppio dei termini

    Il raddoppio dei termini è subordinato alla concreta sussistenza dei presupposti per la denuncia di un reato tributario e non può essere utilizzato discrezionalmente o in modo abusivo dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione utilizza il raddoppio dei termini per la possibile rilevanza penale della violazione, deve allegare la denuncia penale o comunque renderne verificabile il contenuto.
  • Il giudice tributario deve verificare concretamente, con una valutazione riferita al momento dell'accertamento, se i fatti descritti fossero idonei a imporre una denuncia penale; non è sufficiente un generico richiamo a possibili reati.
  • La mancata produzione della denuncia impedisce il controllo giudiziale sull'operato dell'Amministrazione e può comportare l'illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve contestare specificamente sia l'assenza dei presupposti penali sia la mancata allegazione o produzione della denuncia, chiedendo l'applicazione del termine ordinario di accertamento.

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