Circolare numero 03 del 28-01-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime contributivo applicabile alle somme versate o accantonate per casse, fondi e forme assicurative di natura previdenziale o assistenziale previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Conferma l’esclusione dalla base imponibile e il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro per i periodi successivi al 2 giugno 1991, e illustra la sanatoria introdotta dalla legge 662/1996 per il periodo 1° settembre 1985-30 giugno 1991, con contributo del 15% e pagamento rateale in 18 rate bimestrali. Vengono infine fornite le istruzioni operative per la domanda di regolarizzazione e per le denunce mensili.
Contributi su forme di previdenza e assistenza integrativa e regolarizzazione rateale ex legge 662/1996
Contributi su forme di previdenza e assistenza integrativa e sanatoria rateale ex legge 662/1996
La circolare ricostruisce il regime contributivo applicabile alle somme versate o accantonate per casse, fondi, gestioni o forme assicurative aventi finalità previdenziali o assistenziali previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Vengono confermati l’esclusione dalla retribuzione imponibile e, per specifici periodi, il meccanismo del contributo di solidarietà, nonché la disciplina speciale di regolarizzazione introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, aveva già chiarito che non concorrono alla base imponibile contributiva le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche tramite mancata trattenuta da parte del datore di lavoro, per finanziare forme integrative di previdenza e assistenza a favore del lavoratore e dei familiari. Per tali importi, dal periodo di paga successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10% a carico esclusivo del datore di lavoro, da destinare alle gestioni pensionistiche di legge cui i lavoratori sono iscritti.
La circolare richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 421 dell’8 settembre 1995, che ha escluso la natura interpretativa dell’art. 9-bis del D.L. 103/1991, qualificandolo come norma innovativa e non retroattiva. In conseguenza di tale orientamento, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194, ha riscritto la disciplina e introdotto una specifica sanatoria per il passato.
Esclusione dalla base imponibile e contributo di solidarietà
Secondo la disciplina confermata dalla legge 662/1996, dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme:
- versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative;
- previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
- destinate a prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari;
- erogate nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione.
La circolare precisa che questa esclusione opera anche per i periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 103/1991, pur conservando validità i versamenti contributivi già effettuati anteriormente a tale data. Rimane fermo, per i periodi successivi al 2 giugno 1991, il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Sanatoria per il periodo 1° settembre 1985 - 30 giugno 1991
La legge 662/1996 ha previsto, in deroga alla riduzione dei termini prescrizionali introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, una disciplina speciale per il periodo contributivo compreso tra il 1° settembre 1985 e il 30 giugno 1991. I datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme destinate alle forme integrative devono:
- pagare un contributo del 15% sulle contribuzioni e somme versate o accantonate;
- destinare tale importo alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore;
- corrispondere il dovuto senza oneri accessori;
- regolarizzare il debito in 18 rate bimestrali consecutive di uguale importo.
La prima rata scade il 20 febbraio 1997, cioè il 20 del mese successivo all’entrata in vigore della legge 662/1996; le rate successive scadono ogni due mesi. Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo. Inoltre, se durante la rateizzazione interviene la cessazione dell’azienda, le rate residue devono essere saldate in un’unica soluzione.
Istruzioni operative e adempimenti
Per la gestione operativa, la circolare conferma che il contributo di solidarietà del 10% resta esposto nei modelli di denuncia mensile 031/R con il codice causale 026 nel quadro C.
Per usufruire della sanatoria relativa al periodo 1° settembre 1985 - 30 giugno 1991, i soggetti interessati devono:
- presentare apposita domanda entro il 20 febbraio 1997, secondo il fac-simile allegato;
- indicare nelle denunce mensili (mod. 031/R), a partire da quelle del mese di gennaio 1997 e poi nei mesi successivi secondo la periodicità bimestrale delle rate, i dati della rata in scadenza;
- riportare distintamente l’importo della rata, il periodo di riferimento compreso nel range 1° settembre 1985 - 30 giugno 1991 e il nuovo codice causale 030 nel quadro C.
La circolare evidenzia che la domanda e le denunce devono consentire di collegare ogni rata al relativo periodo contributivo e alla gestione interessata.
Contenuto della domanda di regolarizzazione
Il modello di domanda allegato richiede l’indicazione del legale rappresentante e dei dati dell’impresa, della sede legale e delle eventuali gestioni o attività interessate. Per ciascuna di esse devono essere indicati:
- denominazione e indirizzo;
- matricole ENPALS, INPS e INAIL;
- importi del debito contributivo;
- periodi di riferimento;
- debito totale.
La domanda contiene anche una dichiarazione espressa di consapevolezza che:
- il termine di presentazione è il 20 febbraio 1997;
- il mancato pagamento delle rate alle scadenze previste comporta la decadenza dal beneficio;
- in caso di cessazione dell’impresa nel corso della rateizzazione, le rate residue vanno saldate immediatamente in unica soluzione.
Ambito soggettivo ed effetti della disciplina
Il contributo di cui si tratta riguarda esclusivamente la quota a carico del datore di lavoro e non incide sulla quota a carico del lavoratore. La circolare, nel complesso, chiarisce quindi due regimi distinti: da un lato il contributo di solidarietà ordinario del 10% per le somme destinate a forme integrative dopo il 2 giugno 1991; dall’altro la sanatoria del 15% per il pregresso 1° settembre 1985 - 30 giugno 1991, con possibilità di pagamento dilazionato e adempimenti specifici in sede di denuncia mensile.
Punti principali
Esclusione dalla base imponibile e contributo di solidarietà
Le contribuzioni e somme destinate a forme integrative previdenziali o assistenziali sono escluse dalla retribuzione imponibile se previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali e finalizzate a prestazioni a favore del lavoratore e dei familiari. Per tali importi, a decorrere dal periodo di paga successivo al 2 giugno 1991, è dovuto un contributo di solidarietà del 10% esclusivamente a carico del datore di lavoro.
Intervento della legge 662/1996 e sanatoria
La legge 662/1996 ha riesaminato la materia, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995, confermando l’esclusione dalla base imponibile anche per i periodi precedenti al 2 giugno 1991. Tuttavia, per il periodo 1° settembre 1985-30 giugno 1991, i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi devono regolarizzare il debito con un contributo del 15%, senza oneri accessori, in 18 rate bimestrali.
Modalità di rateizzazione e decadenza
La prima rata scade il 20 febbraio 1997; le successive scadono ogni due mesi. Se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo. In caso di cessazione dell’azienda durante la rateizzazione, le rate residue devono essere pagate in un’unica soluzione. Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni ordinarie.
Istruzioni operative per le denunce mensili
Per il contributo di solidarietà del 10% continua a օգտագործarsi il codice causale 026 nel quadro C del modello 031/R. Per le rate relative alla sanatoria ex legge 662/1996, i soggetti interessati devono presentare domanda entro il 20 febbraio 1997 e indicare nelle denunce mensili i dati della rata in scadenza, il periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 1985 e il 30 giugno 1991 e il nuovo codice causale 030 nel quadro C.
Contenuto della domanda di regolarizzazione
Il fac-simile allegato richiede l’indicazione dei dati dell’impresa, delle gestioni interessate e dei debiti contributivi distinti per periodo e per importo. La domanda serve a ottenere la definizione del debito mediante il pagamento rateale e contiene una dichiarazione espressa di conoscenza delle scadenze, della decadenza per mancato pagamento e dell’obbligo di saldo immediato delle rate residue in caso di cessazione dell’impresa.
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