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Circolare

Circolare numero 23 del 30-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, con decorrenza dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1997, i minimali di retribuzione giornaliera, le retribuzioni convenzionali, i limiti per part-time e per alcune categorie particolari, nonché gli importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica. Indica inoltre il nuovo massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, i contributi dovuti per gli apprendisti e le modalità di regolarizzazione dei versamenti relativi a gennaio 1997. Sono riportati i nuovi importi determinati sulla base della variazione ISTAT del 3,9% e le istruzioni operative per il conguaglio.

Aggiornamento 1997 dei minimali di retribuzione e dei valori contributivi

Aggiornamento 1997 dei minimali retributivi e dei valori contributivi

La circolare definisce gli importi da utilizzare dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1997 per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Essa coordina i diversi criteri di determinazione della retribuzione imponibile, aggiorna i minimali e le retribuzioni convenzionali in base alla variazione ISTAT del 3,9% e fornisce le istruzioni per la regolarizzazione delle differenze contributive sul mese di gennaio 1997.

Principio generale della retribuzione imponibile

Viene ribadito che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione assunta a base del calcolo contributivo non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

La circolare richiama anche il principio interpretativo introdotto dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, deve essere presa a riferimento la retribuzione prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Minimali di retribuzione giornaliera

La norma del 1989 non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già esistenti, che continuano a essere rivalutati annualmente in base all’aumento dell’indice medio ISTAT del costo della vita, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537.

La circolare specifica che, se la retribuzione determinata secondo l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, risulta inferiore, essa deve essere adeguata sia al minimale generale sia ai minimali giornalieri previsti per le singole categorie e settori. In applicazione della variazione ISTAT del 3,9%, i nuovi limiti decorrono dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1997.

È inoltre richiamato l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.L. n. 338/1989, che impone un ulteriore confronto con il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per il 1997 tale soglia è pari a L. 65.175, corrispondente a un trattamento minimo mensile di L. 686.050.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e degli organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale di retribuzione giornaliera segue la variazione delle pensioni e si adegua nella stessa misura percentuale.

Per il 1997, partendo dal valore 1996 di L. 34.820 e applicando l’aumento del 3,9%, il minimale è determinato in L. 36.180.

Retribuzioni convenzionali in genere

La circolare richiama il regime delle retribuzioni convenzionali, che devono anch’esse essere adeguate secondo l’aumento del 3,9% e non possono comunque risultare inferiori ai limiti minimi di legge. Viene inoltre indicato che occorre tenere conto del limite di riferimento pari a L. 34.303 per l’anno 1997.

Le retribuzioni convenzionali così aggiornate vanno poi rapportate ai minimali di retribuzione giornaliera applicabili ai singoli casi.

Rapporti part-time, settori con orario ridotto e istruzione pre-scolare

La circolare precisa che per i rapporti di lavoro a tempo parziale e per i settori di attività con orario non superiore a quattro ore giornaliere continuano a valere le regole sui minimali contributivi già previste dalla normativa vigente.

Per l’istruzione pre-scolare viene stabilito un trattamento particolare: in tale settore non si applica la disposizione dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e restano quindi in vigore i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981, riportati in tabella, a prescindere dal superamento o meno delle quattro ore giornaliere.

La circolare rinvia inoltre alla precedente prassi per i criteri di calcolo dei minimali nei contratti part-time.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero viene rivalutato in base al coefficiente del 3,9% e, anche in questo caso, deve essere confrontato con il minimo previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983, ove applicabile.

Apprendisti

Per gli apprendisti, dal 1 gennaio 1997 risultano aggiornati i contributi settimanali. La tabella allegata indica:

  • contributo settimanale base FPLD: L. 138,
  • contributo settimanale adeguamento: L. 4.420,
  • contributo settimanale integrativo TBC: L. 130,
  • contributo CUAF: L. 60,
  • contributo malattia: L. 240,
  • contributo maternità: L. 32,
  • contributo complessivo senza INAIL: L. 5.020,
  • contributo INAIL: L. 180,
  • contributo complessivo con INAIL: L. 5.200.

L’aliquota a carico dell’apprendista resta invariata al 6,0%.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

La circolare aggiorna il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, collegandolo al trattamento minimo di pensione del FPLD in vigore all’1 gennaio 1997, pari a L. 686.050 mensili.

Aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter legge n. 438/1992

Viene richiamata la disciplina dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia, prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, con decorrenza dal 1 gennaio 1993.

Per il 1997 la prima fascia di retribuzione è oggetto di aggiornamento secondo le indicazioni della circolare e degli allegati, che devono essere utilizzati per la corretta applicazione dell’aliquota aggiuntiva.

Importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica

In applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato, la circolare aggiorna i valori massimi degli importi sostitutivi connessi all’attività lavorativa.

Per il 1997 risultano i seguenti valori massimi:

  • importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto: L. 2.275 a pasto,
  • valore massimo del buono pasto: L. 10.240 a pasto,
  • importo sostitutivo del servizio di trasporto: L. 28.446 mensili,
  • importo sostitutivo del servizio di panatica: L. 2.275 a pasto,
  • somme in denaro ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per navi operanti in ambito portuale, in sostituzione della panatica: L. 10.240 giornaliere.

La circolare richiama, in materia, le precedenti istruzioni contenute in varie circolari già emanate negli anni 1993-1996.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Viene aggiornato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della normativa richiamata in circolare, con rinvio ai valori riportati negli allegati. Il testo fornito non riporta nell’espositivo il valore numerico, ma ne conferma l’aggiornamento per il 1997.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 1997

Le aziende che abbiano versato i contributi di gennaio 1997 senza applicare i nuovi valori devono procedere alla regolarizzazione entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Oltre tale termine, le regolarizzazioni sono assoggettate agli interessi al tasso legale.

La circolare distingue le modalità operative in base alla tipologia di rettifica:

  • per le differenze derivanti dai punti da 1 a 5 e dal punto 9, la denuncia DM10/2 va compilata secondo le istruzioni indicate, con esposizione delle differenze in aumento o in diminuzione;
  • per gli organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970 sono previste modalità specifiche di compilazione delle caselle relative ai contributi e alla contribuzione pensionistica;
  • per gli apprendisti, le differenze contributive vanno versate secondo le modalità richiamate;
  • per la quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, l’eventuale differenza a credito dell’azienda deve essere recuperata mediante i codici previsti dalla precedente circolare n. 298 del 30 dicembre 1996;
  • gli interessi al tasso legale devono essere versati nei casi in cui dal conguaglio emerga un debito.

La denuncia riepilogativa annuale DM10/S deve riflettere correttamente gli importi regolarizzati secondo le istruzioni fornite.

Tabelle e valori allegati

La circolare è accompagnata da tabelle che riportano i minimali giornalieri per settore e qualifica, i valori specifici per l’istruzione pre-scolare, l’assistenza sociale, le attività di culto, lo spettacolo, il settore agricolo, il credito, le assicurazioni, i servizi di pulizia, l’edilizia domestica e il comparto marittimo e giornalistico. Le tabelle precisano anche quali importi devono essere adeguati alla soglia di L. 65.175 e quali, per espressa previsione, non sono soggetti a tale adeguamento.

Per il lettore professionale, il contenuto della circolare assume rilievo soprattutto per il corretto calcolo della contribuzione 1997, per la verifica della soglia minima di imponibile e per la tempestiva regolarizzazione delle eventuali differenze sui versamenti di gennaio.

Punti principali

Minimali di retribuzione e base imponibile

La circolare ricorda che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva più rappresentativa, ai sensi del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989. Restano fermi anche i minimali giornalieri rivalutati annualmente secondo l’incremento ISTAT, con effetto dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1997. Se la retribuzione calcolata ex art. 12 della legge n. 153/1969 risulta inferiore, va adeguata sia al minimale generale sia ai minimali giornalieri applicabili; è inoltre richiamato il limite di L. 65.175 come soglia minima da raggiungere in base all’art. 7 della legge n. 638/1983.

Lavoratori di società ed enti cooperativi e retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970, il minimale giornaliero 1997 è determinato in L. 36.180, in aumento del 3,9% rispetto al valore 1996. La circolare precisa che le retribuzioni convenzionali in genere si adeguano alla stessa variazione percentuale, ma non possono comunque scendere sotto i limiti minimi vigenti. Per l’anno 1997 viene richiamato anche il valore di L. 34.303 quale soglia di riferimento per le retribuzioni convenzionali dopo il calcolo dell’adeguamento.

Part-time, orario ridotto e istruzione pre-scolare

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale e per i settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere continuano ad applicarsi le regole sui minimali contributivi previste dalla normativa richiamata dalla circolare. Viene distinta la disciplina del settore dell’istruzione pre-scolare, per il quale non opera l’adeguamento previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983: in tale ambito restano validi i minimali riportati in tabella, indipendentemente dal fatto che l’orario superi o meno le quattro ore. La circolare rinvia inoltre alla precedente prassi per i criteri di calcolo del minimale nei contratti part-time.

Lavoratori a domicilio e apprendisti

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero segue la rivalutazione del 3,9% e deve comunque rispettare il limite minimo previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983. Per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 1997, sono aggiornati i contributi settimanali nelle diverse gestioni: contributo complessivo senza INAIL pari a L. 5.020 e con INAIL pari a L. 5.200, mentre l’aliquota a carico dell’apprendista resta ferma al 6,0%.

Limite per accredito contributi, aliquota aggiuntiva e massimale contributivo

La circolare aggiorna il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, parametrandolo al trattamento minimo di pensione in vigore all’1 gennaio 1997, pari a L. 686.050 mensili. Per la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, si conferma l’applicazione dal 1 gennaio 1997 con riferimento alla prima fascia di retribuzione. Viene inoltre richiamato l’aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con rinvio ai valori risultanti dagli allegati.

Mensa, vitto, trasporto e panatica

Sono aggiornati i valori massimi degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica. Per il 1997 il valore massimo del servizio di mensa e vitto e del servizio di panatica è pari a L. 2.275 a pasto; il valore massimo del buono pasto è pari a L. 10.240 a pasto; l’importo sostitutivo del servizio di trasporto è pari a L. 28.446 mensili; per i marittimi in ambito portuale in sostituzione della panatica, l’importo massimo è pari a L. 10.240 giornaliere.

Regolarizzazione di gennaio 1997

Le aziende che non abbiano effettuato i versamenti contributivi di gennaio 1997 in base ai nuovi valori devono procedere alla regolarizzazione entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Le regolarizzazioni tardive comportano l’applicazione degli interessi al tasso legale. La circolare disciplina separatamente la compilazione del DM10/2 e del DM10/S per le differenze relative ai punti da 1 a 5 e 9, per gli apprendisti, per l’aliquota aggiuntiva dell’1% e per gli interessi; se dalla regolarizzazione emerge un credito, questo deve essere esposto secondo le istruzioni richiamate e può essere recuperato secondo i codici già previsti.

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