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Circolare

Circolare numero 21 del 29-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento, dal 1° gennaio 1997, degli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità e delle prestazioni di disoccupazione, nonché della retribuzione mensile di riferimento, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per il 1996. Vengono indicati i nuovi massimali lordi e netti, la soglia retributiva per il massimale più elevato e le regole di applicazione ai trattamenti speciali per l’edilizia e alla disoccupazione ordinaria.

Aumento dal 1° gennaio 1997 dei massimali di mobilità e disoccupazione e della retribuzione di riferimento

Aggiornamento dei massimali di mobilità e disoccupazione dal 1° gennaio 1997

La circolare comunica la rideterminazione, per l’anno 1997, degli importi massimi mensili relativi all’indennità di mobilità e ad alcune prestazioni di disoccupazione, nonché della retribuzione mensile di riferimento per l’applicazione del massimale più elevato. L’adeguamento è effettuato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevata per il 1996, secondo il meccanismo di incremento previsto dalla normativa richiamata.

Ambito normativo e criterio di aggiornamento

La circolare richiama la disciplina della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, prevedendo che gli importi massimi mensili di integrazione salariale e la soglia retributiva siano incrementati ogni anno dal 1° gennaio nella misura dell’80% dell’aumento ISTAT. Tali aumenti si riflettono anche sul calcolo dell’indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e quindi sulla retribuzione di riferimento.

Indennità di mobilità: nuovi importi per il 1997

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, gli importi massimi iniziali dell’indennità di mobilità spettanti alla generalità dei lavoratori, con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 1996, sono fissati come segue:

  • L 1.384.344 lorde e L 1.300.730 nette per il primo massimale;
  • L 1.663.847 lorde e L 1.563.351 nette per il secondo massimale.

La circolare precisa che i valori netti tengono conto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 6,04%.

Soglia retributiva per il massimale più elevato

Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione mensile che consente l’applicazione del massimale mensile più elevato è fissata in L 2.994.924. Tale soglia è rilevante ai fini dell’individuazione del trattamento applicabile nell’ambito dell’indennità di mobilità.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi aggiornati del paragrafo A trovano applicazione anche per i lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto:

  • dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991;
  • dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994.

Restano invece esclusi i lavoratori che accedono al trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, per i quali l’importo per il 1997 rimane invariato in L 1.122.040, corrispondenti a L 1.054.268 nette mensili.

Indennità ordinaria di disoccupazione

I medesimi massimali del paragrafo A si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Per tale prestazione non deve essere operata la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986; pertanto, dal 1° gennaio 1997, gli importi massimi sono pari a L 1.384.344 e L 1.663.847.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 1996, continuano invece ad applicarsi gli importi già stabiliti per quell’anno, come indicato nella circolare n. 74 del 2 aprile 1996.

Punti principali

Aggiornamento annuale dei massimali

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di mobilità e la retribuzione mensile di riferimento sono incrementati dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’aggiornamento opera anche ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e della relativa retribuzione di riferimento.

Indennità di mobilità per il 1997

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, e per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1996, gli importi massimi iniziali dell’indennità di mobilità spettanti alla generalità dei lavoratori sono fissati in L 1.384.344 lorde e L 1.300.730 nette per il primo massimale, e in L 1.663.847 lorde e L 1.563.351 nette per il secondo massimale. La riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986 è pari al 6,04%.

Soglia di retribuzione per il massimale più elevato

La retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione del massimale mensile più elevato è fissata, dal 1° gennaio 1997, in L 2.994.924.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991, e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Non si applicano invece ai lavoratori che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge n. 427/1975, che resta fissato per il 1997 in L 1.122.040, pari a L 1.054.268 nette mensili.

Indennità ordinaria di disoccupazione

I massimali di cui al paragrafo A si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, senza la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986. Dal 1° gennaio 1997 gli importi massimi sono quindi pari a L 1.384.344 e L 1.663.847. Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 1996, restano invece validi gli importi già stabiliti per tale anno.

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