Sentenza del 04/04/2022 n. 1572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sospensione termini di impugnativa - Assorbimento del periodo di sospensione feriale in quella eccezionalmente disposta. (prima massima). Iva - Anomale fattispecie di versamento - Istanza di rimborso - Termine ex art. 21, co. 2 d.lgs. n. 546/1992 - Applicabilità. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Questione relativa al decorso del termine di impugnazione: si doveva stabilire se il periodo di sospensione feriale dei termini processuali debba aggiungersi al periodo di sospensione eccezionalmente disposta dal legislatore o se sia "assorbito" da quest'ultima. 2) In materia di IVA, valutazione se le istanze di rimborso per "anomale" fattispecie di versamento rientrino nel termine previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (termine per la proposizione dell'azione in materia tributaria).
La decisione
1) La Corte ha ritenuto che, ai fini del decorso del termine di impugnazione, il periodo di sospensione feriale è ragionevolmente assorbito dal periodo di sospensione stabilito in via eccezionale dal legislatore; quindi non si cumulano i due periodi. 2) È stato deciso che le domande di rimborso relative ad anomale fattispecie di ripetizione del versamento sono soggette al termine previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: in pratica tali istanze devono essere proposte entro il termine previsto per le impugnative tributarie, con le conseguenze prescrizionali/di inammissibilità ove non rispettato.
Norme richiamate
Legge n.742/1969
Le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini processuali devono essere lette alla luce della normativa che eventualmente stabilisce sospensioni eccezionali: la sospensione feriale ordinaria può considerarsi assorbita dall'eventuale sospensione straordinaria disposta dal legislatore
d.lgs. n. 546/1992
Il termine per la proposizione dell'azione in materia tributaria di cui all'art. 21, co. 2, è applicabile anche alle istanze di rimborso IVA concernenti anomale fattispecie di ripetizione, per cui tali istanze sono soggette alla medesima disciplina dei termini impugnatori
Massime di principio
- Quando lo Stato dispone una sospensione eccezionale dei termini processuali, il normale periodo di sospensione feriale non si cumula automaticamente con quella eccezionale: per il calcolo dei termini deve prediligersi l'assorbimento della sospensione feriale nella sospensione straordinaria.
- Per il calcolo dei termini di impugnazione o di proposizione dell'azione tributaria, verificare sempre se è stata disposta una sospensione legislativa straordinaria: questa prevale e assorbe la sospensione feriale, riducendo il rischio di conteggi errati dei termini.
- Le domande di rimborso IVA per versamenti "anomali" devono essere presentate nei termini previsti dall'art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992; pertanto, in caso di inerzia o tardività, l'istanza può risultare inammissibile o soggetta a decadenza/ prescrizione.
- In contenziosi tributari e nelle richieste di rimborso, è buona prassi documentare con precisione le date rilevanti (data di notifica dell'atto, date di sospensione straordinaria e feriale) e, se necessario, proporre tempestivamente l'atto di impugnazione o la domanda amministrativa per evitare decadenze.
- In presenza di incertezze sull'operatività di sospensioni legislative, è opportuno richiedere consulenza legale/tributaria immediata e valutare misure conservative (es. impugnazione nel termine 'breve') per non compromettere i diritti del contribuente.
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