Sentenza del 23/01/2017 n. 383 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - chiamata in causa del terzo - litisconsorzio necessario - non sussiste - fissazione nuova udienza - discrezionalità del Giudice - è tale - diritto al contraddittorio - non sussiste - partecipazione attiva del contribuente - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità del rapporto processuale sostenendo che il contraddittorio non fosse stato correttamente costituito, poiché il giudice non aveva fissato una nuova udienza per consentire la chiamata in causa dell’ente creditore, richiesta tempestivamente dalla parte convenuta. La questione riguardava la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso bonario, che avrebbe dovuto precedere l’iscrizione a ruolo nell’ambito della procedura prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di costituzione del rapporto processuale. Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata del terzo rientra nella discrezionalità del giudice tributario e non costituisce un obbligo. Il contribuente, inoltre, avrebbe potuto attivarsi autonomamente presso l’ente creditore per ottenere la prova della notifica dell’avviso bonario. La doglianza è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
La procedura di liquidazione automatizzata presuppone, nei casi previsti, la comunicazione dell’esito del controllo mediante avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo. La parte interessata deve però collaborare diligentemente per acquisire e produrre la relativa prova.
Principi sul litisconsorzio necessario nel processo tributario
La mancata partecipazione di un terzo determina un vizio del contraddittorio soltanto quando la sua presenza sia imposta da un litisconsorzio necessario. Al di fuori di tale ipotesi, la chiamata del terzo e la fissazione di una nuova udienza non sono automaticamente dovute.
Massime di principio
- La mancata chiamata in causa di un terzo non comporta di per sé la nullità del processo: occorre verificare se ricorra effettivamente un litisconsorzio necessario.
- Quando la partecipazione del terzo non è necessaria, il giudice dispone di un margine discrezionale nel concedere una nuova udienza per la sua chiamata.
- Il contribuente non può limitarsi a denunciare la mancata acquisizione di una prova se avrebbe potuto procurarsela direttamente presso l’ente competente.
- Nel processo tributario è essenziale una partecipazione attiva e diligente: la parte deve chiedere tempestivamente documenti e prove utili e non può imputare al giudice l’inerzia nella loro acquisizione.
- La violazione del diritto al contraddittorio non sussiste quando il terzo non è parte necessaria e la decisione può essere adottata senza la sua partecipazione processuale.
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