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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15243/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'appello per nullità derivante da omessa/notifica intempestiva dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al difensore effettivo della parte civile. Si deduceva violazione di norme processuali (art. 178, co.1, lett. c) c.p.p. e art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.) perché la parte civile non aveva potuto partecipare al giudizio di appello per notifica indirizzata al difensore errato; contestata anche la questione relativa alla nomina e alla efficacia della sostituzione/nomina del difensore (avv. Carmela Creaco vs avv. Francesco Creaco) e l'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la difesa di fiducia della parte civile era l'avv. Carmela Creaco (elezione di domicilio e procura speciale), che perciò l'atto di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto essere notificato a lei e non al precedente difensore. La notifica al difensore indicato è risultata intempestiva (13/11/2024, il giorno prima dell'udienza). Per tali ragioni la sentenza impugnata (assoluzione della Corte d'appello del 14/11/2024) è stata annullata e, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è stato disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la prosecuzione della cognizione delle questioni civili.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La norma impone, a pena di nullità, l'intervento, assistenza e rappresentanza delle parti private; l'omessa notifica che impedisca la partecipazione della parte civile integra una nullità procedurale rilevante.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Consente alla Cassazione di impugnare per error in procedendo; la Corte ha valutato direttamente gli atti processuali per accertare la mancata notifica e la nullità dedotta.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la posizione processuale della parte civile richiede che questa sia messa in condizione di partecipare al dibattimento; la mancata partecipazione per notifica difettosa pregiudica l'efficacia della decisione penale rispetto agli interessi civili.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata per il regime delle nullità 'intermedie' e il momento in cui vanno dedotte; la Corte ha comunque valutato la nullità nel giudizio di legittimità, ritenendola rilevante.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato: una sentenza pronunciata senza la partecipazione della parte civile per una nullità di vocatio in iudicium non può acquistare efficacia di giudicato rispetto agli interessi civili.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 33, comma 1, lett. b) (introduzione del comma 1‑bis dell'art. 573 c.p.p.)

    «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»

    La riforma non impone la trasmissione al giudice civile per la decisione del presente ricorso penale (qui non si procede alla trasmissione per le ragioni di cui in motivazione), ma disciplina la prosecuzione delle questioni civili quando la sentenza è impugnata solo per interessi civili.

  • art. 24 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'inefficacia della nomina del secondo difensore in caso di doppia rappresentanza della sola parte civile; la Corte però rileva che l'elezione di domicilio con la nomina del nuovo difensore equivale a revoca implicita del precedente, rendendo efficace la nomina del nuovo difensore.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di doppia rappresentanza per la parte civile; la Corte segnala che la violazione non determina automaticamente nullità della costituzione ma solo inefficacia della nomina del secondo difensore, salvo revoca implicita.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la prosecuzione delle questioni civili dopo l'annullamento.

  • art. 173 disp. att. proc. pen.

    Riferimento ai limiti di motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha enunciato i passaggi necessari nel rispetto di tale disposizione.

Massime di principio

  • La mancata o intempestiva notifica dell'atto che convoca l'udienza al difensore effettivo della parte civile può integrare una nullità di rilievo tale da annullare la decisione di merito se la parte non ha potuto partecipare al giudizio.
  • La designazione di un nuovo difensore accompagnata da elezione di domicilio presso il suo studio può valere come revoca implicita del precedente difensore e rendere efficace la nomina del nuovo; l'atto di notifica deve quindi seguire lo stato processuale risultante.
  • Le nullità connesse alla «vocatio in iudicium» sono di ordine generale e, pur dovendo essere dedotte tempestivamente, possono essere esaminate anche in sede di cassazione quando il vizio è dedotto in modo idoneo e gli atti lo consentono.
  • Se la decisione penale incide su interessi civili e la sentenza è annullata per vizi procedurali che hanno impedito la partecipazione della parte civile, la soluzione praticabile è l'annullamento con rinvio per la prosecuzione dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
  • La mera irregolarità nella nomina di più difensori da parte della parte civile non determina automaticamente la nullità dell'atto costitutivo: si valuta l'effettiva situazione di rappresentanza e le conseguenze (inefficacia della seconda nomina vs revoca implicita).
  • È fondamentale notificare tempestivamente gli atti alle difese risultanti negli atti di nomina e/o per elezione di domicilio; correzioni formali a verbali o sentenze non sempre sanano una notifica materialmente mancata o tardiva.

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