Sentenza del 04/02/2016 n. 1074 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Integrazione della motivazione - Possibilità di integrazione nel corso del giudizio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento per carenza o insufficienza della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non potesse spiegare o integrare per la prima volta le ragioni della pretesa tributaria mediante le difese depositate nel corso del giudizio.
La decisione
La sentenza esclude che la Pubblica Amministrazione possa integrare la motivazione dell'atto impositivo durante il processo. La motivazione deve essere contenuta nell'atto e deve precedere, non seguire, il provvedimento amministrativo. Non è quindi ammissibile costringere il contribuente a impugnare l'atto "al buio" per conoscere soltanto in giudizio le ragioni della pretesa erariale. L'esito è favorevole al contribuente, con conseguente accoglimento della censura relativa alla motivazione, nei limiti desumibili dal testo fornito.
Norme richiamate
Principio generale sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari
La motivazione deve "precedere e non seguire il provvedimento amministrativo".
Le ragioni della decisione amministrativa devono essere esplicitate nell'atto impugnato e non possono essere aggiunte o sostituite dalle argomentazioni formulate dall'Amministrazione nel corso del giudizio.
Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770
È richiamato a sostegno dell'impossibilità per la Pubblica Amministrazione di integrare in giudizio la motivazione originaria dell'atto.
TAR Campania, Napoli, sez. I, 19 settembre 2014, n. 4978
La motivazione deve "precedere e non seguire il provvedimento amministrativo".
Il destinatario deve poter comprendere le ragioni dell'atto già al momento della sua emanazione, così da poter valutare consapevolmente se e come contestarlo.
Massime di principio
- Un atto amministrativo o tributario deve indicare già nella sua motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- L'Amministrazione non può colmare in giudizio una motivazione assente o insufficiente introducendo per la prima volta nuovi elementi giustificativi.
- Il destinatario deve poter conoscere le ragioni dell'atto senza essere costretto a presentare un ricorso esplorativo o "al buio".
- Le difese processuali possono chiarire o sviluppare quanto già indicato nell'atto, ma non possono modificarne sostanzialmente la motivazione né introdurre una causa giustificativa nuova.
- In situazioni analoghe, la carenza motivazionale può costituire un vizio dell'atto, da valutare in relazione al contenuto concreto del provvedimento e alla possibilità effettiva per il destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa.
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