Cassazione Penale, Sentenza n. 02247/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione proposto da Curci Francesco avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del giudice di primo grado, ha riqualificato il capo C) da ricettazione a furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e ha confermato le altre condanne per reati contro il patrimonio. Il ricorrente articolava sei motivi: (1) vizio procedurale e di motivazione sull'inammissibilità del gravame relativo alla riqualificazione e contestazione della reformatio in peius e della condanna alle spese; (2) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza per la diversa localizzazione dei fatti; (3) contestazione della qualificazione dell'autorimessa come pertinenza della privata dimora; (4) censura sull'aggravante del travisamento ritenuta non sussistente perché il volto sarebbe stato percepibile; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della lieve entità; (6) errata ritenuta recidiva in appello non riconosciuta in primo grado e non impugnata dal P.M.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di appello, annullando tale statuizione direttamente in questa sede. Per il resto il ricorso è stato rigettato. In particolare: la riqualificazione a furto in abitazione è stata ritenuta lecita (la diversa qualificazione era prevedibile e sollecitata dall'imputato; la reformatio in peius è esclusa solo se comporta una maggiore pena in senso stretto); la pertinenzialità dell'autorimessa è dichiarata compatibile con la giurisprudenza che ammette la pertinenzialità anche senza contiguità fisica quando il bene serve duraturamente l'abitazione; l'aggravante del travisamento è stata adeguatamente applicata anche per coperture parziali che rendono meno riconoscibile la persona; l'esclusione delle attenuanti generiche e della lieve entità è stata ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito; la citazione della recidiva in motivazione è stata considerata obiter e priva di effetti pratici sulla posizione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Usata per la riqualificazione del capo C) quale furto in abitazione; la Corte conferma che la pertinenza può sussistere anche senza contiguità fisica se l'immobile è funzionalmente asservito alla privata dimora
art. 628 cod. pen.
Rilevato in relazione ai reati contro il patrimonio confermati in sentenza; richiamata la disciplina dell'aggravante del travisamento (coordinata con la giurisprudenza di legittimità)
art. 592 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese: la Corte precisa che la totale soccombenza dell'appellante è condizione per la condanna alle spese del grado di appello
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme processuali oggetto di censura dal ricorrente; la Corte valuta i profili di inammissibilità e motivazione collegati alla riqualificazione
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Citati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla correttezza del contraddittorio rispetto alla nuova qualificazione del fatto
art. 62-bis cod. pen.
Rilevato in ordine alle circostanze attenuanti generiche che sono state disattese dai giudici di merito in base alla valutazione della personalità e della recidiva dell'imputato
art. 99 cod. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di individualizzazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti
art. 595, comma 3, cod. proc. pen.
Citato quanto al divieto di reformatio in peius e alla possibilità di riqualificazione in appello senza violare il principio se non altera in peius il trattamento sanzionatorio in senso stretto
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Usato come base per l'eliminazione diretta della statuizione condannatoria alle spese di appello da parte della Corte di cassazione senza rinvio
art. 157 e art. 161 cod. proc. pen.
Richiamati per il confronto dei termini di prescrizione fra le fattispecie (furto in abitazione vs. ricettazione) e per dimostrare che la riqualificazione non ha inciso in senso peggiorativo sui termini prescrizionali
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato come principio del giusto processo che impone prevedibilità della riqualificazione e possibilità per l'imputato di difendersi
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare il fatto anche se impugna solo l'imputato, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile e non leda il diritto di difesa né comporti un peggioramento del trattamento sanzionatorio in senso stretto
- La reformatio in peius concerne esclusivamente l'aumento della specie o quantità della pena: cambiamenti di qualificazione che non alterano la pena irrogata non costituiscono necessariamente violazione del divieto
- La pertinenza di un bene all'abitazione può sussistere anche senza contiguità fisica, quando l'immobile serva durevolmente l'abitazione principale o sia funzionalmente asservito a essa
- Il travisamento quale aggravante si verifica anche con coperture parziali del volto che rendono meno riconoscibile la persona; non è richiesta la totale occultazione dei tratti somatici
- L'esclusione delle attenuanti generiche e della lieve entità può essere motivatamente effettuata dal giudice di merito sulla base della gravità del fatto, dei mezzi usati, della recidiva e del comportamento processuale dell'imputato
- La Corte di cassazione può annullare in sede di legittimità la condanna alle spese del grado d'appello quando risulti che l'appellante non è stato totalmente soccombente, e può eliminarla direttamente senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l)
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