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Ordinanza

Ordinanza n. 15200/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​​del giudizio di non idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso biennale (2026–2028) per 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;

Giustizia amministrativa202609090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dal concorso per l’ammissione al 29° corso biennale (2026–2028) per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità formulato all’esito degli accertamenti psico-fisici, fondato sulla diagnosi di piccolo PFO con minimo shunt destro-sinistro alla manovra di Valsalva e sulla riconduzione della condizione alla causa di imperfezione indicata come perdita uditiva bilaterale isolata alle alte frequenze, con attribuzione del codice 16 e del coefficiente 4. Ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e prodotto documentazione medica volta a dimostrarne l’insussistenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né ha annullato l’esclusione: ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. L’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), eventualmente avvalendosi di specialisti, dovrà esaminare la documentazione medica e accertare in contraddittorio la sussistenza e l’entità dell’affezione, i suoi eventuali riflessi menomanti, il codice attribuibile e l’idoneità del candidato al reclutamento sotto tale profilo. Il Ministero dovrà fornire la documentazione e le regole tecniche pertinenti; le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere trasmessa alle parti e depositata entro il 31 ottobre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è differita alla conclusione della fase cautelare. È fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    vada disposta verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

    Il giudice può disporre una verificazione per accertare in contraddittorio fatti e profili tecnici sanitari rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità al reclutamento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità concorsuale dipende dall’accertamento tecnico della sussistenza e dell’entità di un’affezione sanitaria contestata, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio, affidandola a un organismo tecnico e specificando gli accertamenti e le conclusioni richiesti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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