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Ordinanza

Ordinanza n. 15182/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202208204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana. In questa ordinanza non sono riportati i motivi di ricorso. Il TAR dà atto del deposito della documentazione ministeriale richiesta con una precedente ordinanza istruttoria e dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l’udienza di smaltimento nella quale trattare la causa.

La decisione

Il TAR non decide il ricorso né i motivi di merito. Preso atto della documentazione depositata dall’amministrazione in adempimento degli incombenti istruttori già disposti, rileva l’urgente necessità di integrare l’elenco delle cause da trattare nelle prossime udienze di smaltimento e rimette al Presidente del TAR l’individuazione dell’udienza. Dispone quindi la trasmissione del fascicolo e demanda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti; ordina inoltre l’oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’ordine alla Segreteria di oscurarne le generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza

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