Sentenza del 21/12/2015 n. 5562 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Notifica cartella - Cittadino italiano iscritto all'AIRE - Procedura art. 140 c.p.c. - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta illegittima. In presenza della pregressa iscrizione all'AIRE, il deposito dell'atto presso la casa comunale del domicilio fiscale italiano non consentiva il perfezionamento della notifica secondo l'art. 140 c.p.c.; di conseguenza, la cartella non poteva considerarsi validamente portata a conoscenza del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale del domicilio fiscale, nonostante fosse già iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). La notifica era stata effettuata secondo la disciplina vigente prima della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007. L'iscrizione all'AIRE impediva di considerare perfezionata la procedura di compiuta giacenza presso il precedente domicilio fiscale italiano.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
La procedura di notifica mediante deposito presso la casa comunale e avviso di deposito non è idonea a perfezionarsi nei confronti di un contribuente che, prima della notifica, risulti iscritto all'AIRE e non abbia più una residenza effettiva in Italia.
Sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007
La pronuncia ha inciso sulla disciplina delle notifiche fiscali ai contribuenti residenti all'estero, escludendo che il semplice deposito presso il domicilio fiscale italiano possa garantire una valida conoscibilità dell'atto quando il contribuente risulta stabilmente residente fuori dall'Italia.
Normativa sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
La pregressa iscrizione all'AIRE costituisce un elemento decisivo per individuare la residenza estera del contribuente e impedisce di utilizzare automaticamente il precedente domicilio fiscale italiano come luogo sufficiente per perfezionare la notifica.
Massime di principio
- Quando un contribuente è iscritto all'AIRE, le notifiche fiscali devono essere eseguite tenendo conto della sua residenza estera e non possono perfezionarsi automaticamente mediante deposito presso la casa comunale del precedente domicilio fiscale italiano.
- La procedura ex art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di notifica sia collegato alla residenza o al domicilio effettivo del destinatario; il mero domicilio fiscale storico non è sufficiente se il contribuente risiede stabilmente all'estero.
- Per valutare la validità di una notifica occorre verificare la situazione anagrafica del destinatario alla data della notifica, in particolare l'eventuale iscrizione all'AIRE.
- Una notifica irregolare può impedire il perfezionamento della cartella e compromettere gli atti successivi della riscossione, salvo che l'amministrazione dimostri un diverso e valido procedimento notificatorio o che l'atto sia stato comunque tempestivamente conosciuto e impugnato.
- La disciplina applicabile deve essere coordinata con i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 366/2007, soprattutto per le notifiche effettuate a contribuenti residenti all'estero.
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