Cassazione Penale, Sentenza n. 03605/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 6/02/2013 al 27/10/2015, in relazione a contestazione ex art. 270‑bis, comma 2, c.p. Argomenti del ricorso: vizio di motivazione della Corte territoriale che non si sarebbe confrontata con la sentenza rescindente e non avrebbe valutato l'incidenza causale delle condotte del Chamari sulla misura cautelare; le conversazioni captate indicherebbero il ricorrente più come fruitore che come promotore/indottrinatore e la manifestazione di "odio verso il popolo ebreo" non sarebbe di per sé indice di associazione. Secondo il secondo motivo, il giudice della riparazione avrebbe motivato in relazione a fatti riferibili ad altro soggetto (Abu Alì) omettendo di motivare sui comportamenti specifici del Chamari.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte della riparazione, in sede di rinvio, abbia adeguatamente delimitato il perimetro indicato dalla sentenza rescindente e abbia poi esaminato e motivato i comportamenti effettivamente attribuibili al Chamari: assidua frequentazione del "call center" gestito da soggetti dediti all'indottrinamento (tra cui Hosni Hachemi Ben Hassen), contiguità e rapporti con Abu Alì (figura attiva nell'indottrinamento), ricezione, detenzione e trasmissione di materiale propagandistico jihadista, condivisione di affermazioni esaltanti il martirio e la violenza, manifestata volontà di raggiungere Gaza e frasi evocanti l'uso di esplosivi per uccidere. Tali comportamenti sono stati valutati dal giudice della riparazione come espressione di macroscopica negligenza/trascuratezza idonea a concorrere causalmente nella scelta dell'autorità giudiziaria di adottare la misura cautelare, integrando la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (concetto di "colpa grave" in senso oggettivo). È stato inoltre dato rilievo al materiale trovato sul computer del ricorrente (foto con soggetti connessi, immagini e video riconducibili al terrorismo islamico). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 270‑bis, comma 2, codice penale
Il reato contestato è l'associazione con finalità di terrorismo; la Corte ha ritenuto che, ai fini della misura cautelare, i comportamenti e le frequentazioni del ricorrente potevano costituire indizi di adesione a un movimento eversivo, idonei a giustificare la custodia cautelare in quella fase
Massime di principio
- La richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione può essere esclusa se il giudice della riparazione dimostra, con motivazione specifica, che il comportamento dell'interessato ha concorso oggettivamente alla adozione della misura cautelare ("colpa grave" intesa come macroscopica negligenza o imprudenza, valutata ex ante).
- La mera espressione di idee estremiste o di "odio" non è automaticamente sinonimo di partecipazione associativa, ma può assumere rilevanza se si accompagna a atti concreti (frequentazioni, scambio, detenzione o diffusione di materiale propagandistico, piani o espressioni di volontà operative) che ne rafforzano la attitudine a contribuire a finalità terroristiche.
- Le frequentazioni continuative e i rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in attività di indottrinamento o terroristica possono essere valutati come indizio di contiguità o complicità, purché il giudice fornisca adeguata motivazione sull'idoneità oggettiva di tali rapporti a concorrere causalmente alla misura cautelare.
- Nel giudizio di riparazione il confronto con la sentenza rescindente e la specificazione dell'incidenza causale delle condotte del richiedente sono passaggi essenziali: il difensore deve mostrare l'autonomia causale della misura rispetto alle condotte contestate o la totale mancanza di collegamento fattuale.
- Il concetto di "colpa grave" per l'esclusione dell'indennizzo è diverso dalla colpevolezza penale: rileva un parametro oggettivo di prevedibilità e gravità della condotta, idoneo a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria, anche se poi nel merito la responsabilità penale non è stata confermata.
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