Sentenza del 09/01/2020 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxxxxxxxxx relativo a IVA e IRAP anno 2008. L'Agenzia deduceva violazione dell'art.115, comma 2 c.p.c. (contestando l'uso del fatto notorio da parte della CTP), nonché violazioni degli artt. 39, comma 1 D.P.R. n.600/1973 e 54, comma 2 D.P.R. n.633/1972 per difetto di motivazione e errata ricostruzione dei fatti; sosteneva che la sentenza di primo grado non avesse adeguatamente confutato l'avviso di accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e indici riconducibili a mancata o parziale fatturazione, numero di pratiche incongruente rispetto ai redditi dichiarati e sottofatturazione rispetto a tariffe medie.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Terza Sezione, ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza della CTP di Crotone dell'11/11/2015. Il giudice d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'uso del fatto notorio, ritenendo ammissibile considerare come fatto notorio la minore remunerazione dei professionisti in aree depresse come la Provincia di Crotone. Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla valutazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo: la sentenza di primo grado è risultata generica e non ha adeguatamente valutato i singoli indici e la loro concordanza indicativa di maggiore capacità contributiva del contribuente (numero di pratiche, mancata o parziale fatturazione, sottofatturazione rispetto a valori medi). Pertanto la legittimità dell'avviso di accertamento è stata dichiarata e l'appellato è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 2.000,00 + 15% generali per il primo grado; euro 2.500,00 + 15% generali per il secondo grado). Decisione resa in Catanzaro il 20/12/2018.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il requisito del fatto notorio richiede un evento conosciuto da uomo di media cultura in un dato tempo e luogo; non è consentito generalizzare situazioni particolari. Tuttavia, fenomeni documentabili e di comune accesso (es. minore remunerazione dei professionisti in aree depresse come la Calabria) possono essere considerati fatti notorî.
art. 39, comma 1, D.P.R. n.600/1973
L'accertamento analitico-induttivo deve essere svolto in contraddittorio; l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, ma può fondarsi su presunzioni semplici. Al contribuente grava l'onere di allegare e provare le circostanze che giustificano una capacità contributiva inferiore rispetto allo standard.
art. 54, comma 2, D.P.R. n.633/1972
Norma richiamata in relazione alle modalità di accertamento IVA; va interpretata coerentemente con l'art. 39 DPR 600/1973: l'accertamento induttivo necessita di adeguata motivazione e valutazione degli indici posti a base dell'accertamento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni (anche semplici) possono costituire prova del fatto da accertare se presentano i caratteri di gravità, precisione e concordanza; non è necessario che vi sia più di un elemento indiziario se un singolo elemento è grave e preciso.
art. 2727 c.c.
Disciplina sull'onere della prova: le presunzioni si inquadrano nel sistema probatorio e richiedono una valutazione analitica e complessiva degli elementi probatori da parte del giudice.
Massime di principio
- Il fatto notorio può essere utilizzato in giudizio solo per eventi oggettivi e di comune conoscenza; non è ammesso generalizzare situazioni particolari o basare su di esso la decisione esclusivamente.
- Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, ma deve dimostrare che lo 'standard' proposto è applicabile al caso concreto; il contribuente ha l'onere di provare circostanze che giustifichino una capacità contributiva inferiore.
- Le presunzioni devono essere valutate dal giudice in due fasi: analisi dei singoli elementi per escludere quelli privi di rilevanza e valutazione complessiva della concordanza e della capacità probatoria degli indizi.
- Un singolo elemento indiziario può essere sufficiente se dotato di gravità e precisione; tuttavia la sentenza deve motivare analiticamente la valutazione degli indici e la loro combinazione.
- La mancata o generica motivazione del giudice di primo grado rispetto agli elementi probatori posti dall'Amministrazione può comportare la riforma della decisione in sede di appello a favore dell'Ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →