Sentenza del 25/07/2016 n. 4883 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Prova - Avviso di ricevimento - Produzione - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento. Non è necessario produrre anche la cartella stessa, poiché, una volta ricevuta, essa esce dalla disponibilità del concessionario e rimane nella sfera del destinatario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prova dell'avvenuta notificazione di una cartella di pagamento effettuata a mezzo posta. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la produzione del solo avviso di ricevimento non fosse sufficiente e che il concessionario dovesse depositare anche la cartella notificata.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può costituire prova sufficiente dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario.
- La mancata produzione della cartella notificata non determina necessariamente l'inesistenza o l'invalidità della notificazione, se la consegna è adeguatamente documentata dall'avviso di ricevimento.
- La prova della notificazione e la prova del contenuto integrale dell'atto sono profili distinti: per dimostrare che l'atto è stato consegnato può essere sufficiente l'avviso di ricevimento.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare specificamente eventuali irregolarità dell'avviso di ricevimento o della procedura postale, non limitarsi a rilevare l'assenza della copia della cartella.
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