Risoluzione n. 7 del 16/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che un’IPAB autorizzata all’erogazione di servizi socio-sanitari è tenuta a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni sanitarie detraibili rimaste a carico dell’utente, ma solo nei casi in cui siano stati emessi documenti fiscali o, per le prestazioni esenti ex art. 10 nn. 18 e 19 DPR 633/1972, quando non opera l’esonero. Non vanno invece trasmessi i dati relativi a rette o costi non sanitari privi di documentazione fiscale; per i costi misti viene raccomandata la separazione analitica delle voci o, in alternativa, l’applicazione di una percentuale forfetaria regionale.
Comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria da parte di un’IPAB
Comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria da parte di un’IPAB
La risoluzione esamina gli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria da parte di una IPAB che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. Il chiarimento riguarda sia il perimetro soggettivo dell’obbligo, sia la tipologia di dati da inviare ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Quesito posto dall’istante
L’istante rappresenta di essere una IPAB costituita ai sensi della legge regionale n. 1 del 2004 e di svolgere attività esente da IVA ai sensi dell’art. 10, commi 20 e 27-ter, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Poiché non emette fatture per le rette pagate dagli utenti, chiede se sia comunque tenuta a trasmettere dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della precompilata.
L’ente richiama il D.Lgs. n. 175 del 2014, il DM 2 agosto 2016 e la nozione di “documento fiscale” utilizzata nel portale del Sistema TS, osservando che essa comprende ricevute, fatture e scontrini relativi alle spese sanitarie. Da ciò deduce che, non emettendo tali documenti, non dovrebbe effettuare alcuna comunicazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, l’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria riguarda esclusivamente i dati desumibili da documenti fiscali di spesa. Poiché la struttura non emette fatture, ricevute fiscali o scontrini, ritiene di non dover trasmettere alcun dato.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, come modificato dalla legge n. 208 del 2015, prevede l’obbligo di invio al Sistema TS dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate da:
- strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate e non accreditate.
Vengono richiamati inoltre:
- il DM MEF 31 luglio 2015, che ha approvato le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie;
- il DM MEF 2 agosto 2016, che ha modificato il disciplinare tecnico e disciplinato le modalità di trasmissione dei dati da parte delle strutture autorizzate;
- il DM 1 settembre 2016;
- i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016.
Soggetti obbligati alla trasmissione
In base alla normativa richiamata, l’Agenzia precisa che sono tenuti alla trasmissione solo i soggetti espressamente individuati dalla disciplina sulla precompilata e dai relativi decreti attuativi. Tra questi rientrano le strutture accreditate al SSN e le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari e non accreditate.
Il DM 2 agosto 2016 specifica che l’obbligo riguarda le strutture sanitarie autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, relativo alle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Viene richiamato anche l’art. 3-septies del medesimo decreto per la definizione delle prestazioni socio-sanitarie.
L’Agenzia afferma quindi che le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario, incluse residenze assistenziali sanitarie, case di cura e residenze per anziani, se accreditate o autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter, rientrano nella disciplina e devono trasmettere al Sistema TS le spese per prestazioni sanitarie detraibili rimaste a carico dell’utente.
Applicazione al caso dell’IPAB istante
L’IPAB istante, in quanto struttura autorizzata all’erogazione di servizi socio-sanitari ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, è considerata soggetto obbligato alla trasmissione delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili.
L’obbligo, tuttavia, riguarda le prestazioni sanitarie effettivamente erogate e rimaste a carico dell’utente, e non l’intera retta di ricovero o i soli corrispettivi privi di contenuto sanitario.
Tipologia dei dati da trasmettere
La risoluzione precisa che i dati da trasmettere al Sistema TS sono esclusivamente quelli relativi a prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, documentate da appositi documenti fiscali di spesa, ove rilasciati su richiesta del cliente.
In relazione al ricovero di un anziano in istituto di assistenza, viene ribadito che la detrazione spetta solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. La detrazione può spettare anche quando le spese mediche siano determinate applicando alla retta una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali, come chiarito dalla circolare n. 7 del 2017.
Per i costi totalmente non sanitari, comunque a carico dell’utente, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri, l’Agenzia indica che essi devono essere trasmessi con la tipologia “altre spese” (codice AA) oppure non trasmessi, in quanto non riconducibili a spese sanitarie.
Effetti della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione
L’ente istante segnala di essere dispensato, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 633 del 1972, dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti ex art. 10, e di non emettere fatture per le rette.
L’Agenzia chiarisce che, qualora il contribuente abbia chiesto espressamente la dispensa ai sensi dell’art. 36-bis, non sussiste neppure l’obbligo di rilasciare ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.
Viene tuttavia precisato che la dispensa non opera per le operazioni esenti di cui all’art. 10, nn. 18 e 19, relative rispettivamente alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione e alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche, case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e ONLUS, comprese somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.
Pertanto:
- se l’utente chiede il rilascio del documento fiscale;
- oppure se la struttura rende prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10, nn. 18 e 19,
l’IPAB deve comunicare i relativi dati al Sistema TS.
Viceversa, per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
Indicazioni operative per la corretta trasmissione
Per consentire ai contribuenti di documentare correttamente la detrazione o deduzione e per permettere all’Agenzia di valorizzare correttamente la spesa nella precompilata, la risoluzione raccomanda, in caso di emissione di documenti di spesa, di:
- dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria;
- indicare la quota rimasta a carico dell’utente;
- distinguere in fattura le spese sanitarie, quelle non sanitarie e quelle non rimaste a carico dell’assistito perché pagate o rimborsate da soggetti terzi, ad esempio comune o regione.
Se tale distinzione analitica non è possibile, si suggerisce di determinare la quota sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, in linea con la circolare n. 7 del 2017.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude richiamando la disponibilità, sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, di FAQ specifiche per la trasmissione dei dati del 730 precompilato. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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