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Ordinanza

Ordinanza n. 16198/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202403325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva dei programmi presentati per i contratti di filiera, approvata con decreto direttoriale del 15 novembre 2023 e pubblicata il 12 gennaio 2024, nonché atti della procedura e successivi atti di scorrimento della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente, capofila di un’ATI e proponente di un programma di filiera, ha impugnato la graduatoria definitiva del bando per l’accesso ai contratti di filiera e agli incentivi, nonché gli atti presupposti, le valutazioni della Commissione e, con motivi aggiunti, il decreto del 28 ottobre 2024 sullo scorrimento delle graduatorie, il decreto ministeriale del 12 giugno 2024 e le istruzioni operative ISMEA del 6 dicembre 2024. Le censure contestano la valutazione del progetto e la sua collocazione in graduatoria; il testo dell’ordinanza non ne riporta però l’articolazione specifica. La ricorrente aveva già chiesto il riesame della domanda, ma l’Amministrazione non ha dato seguito all’ordine istruttorio precedentemente impartito.

La decisione

Il TAR non decide né in rito né nel merito e riserva anche la decisione sulle spese. Reitera l’ordine istruttorio: il Ministero deve riconvocare la Commissione per riesaminare il progetto sulla base degli atti e dei documenti già presenti in giudizio, senza acquisire documentazione nuova. La Commissione dovrà depositare una relazione specifica che illustri le ragioni della valutazione e indichi il punteggio e la posizione in graduatoria che deriverebbero dall’accoglimento, totale o parziale, delle censure. I chiarimenti hanno esclusiva funzione di verificare l’interesse al ricorso, non valore provvedimentale e non pregiudicano gli atti impugnati; resta salva l’eventuale autotutela dell’Amministrazione. Il Ministero dovrà inoltre riferire sullo stato della procedura, sull’eventuale scorrimento e sull’erogazione di fondi disponibili. Il termine per gli adempimenti è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. L’udienza di merito è fissata al 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

    Il TAR dispone gli incombenti istruttori nell’ambito dei poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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