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Ordinanza

Ordinanza n. 9907/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di ogni altra misura cautelare, - della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - dell’atto di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla Regione Lazio, adottati dal Direttore regionale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nei confronti della parte ricorrente; - del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24.11.2023 e conclusa con il punteggio di 22,93 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca un quesito inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle S.r.l. errato, incompleto, ambiguo mal posto nella sua formulazione e senza una soluzione corretta, tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato test che in graduatoria finale; - del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso) con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; - del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia al test che nella graduatoria di merito per la Regione Lazio della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di + 0,51 punti (pari a 0,43 per risposta equiparata come corretta + 0,08 per storno penalità per risposta sbagliata) punti e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 23,44 punti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NERINO PASQUALE il 11\4\2026: - per quanto di ragione, della rettifica della graduatoria finale di merito della REGIONE LAZIO pubblicata (solo) sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 10/02/2026, con riferimento alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesiva degli interessi della parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente, ivi incluse le graduatorie di merito (idonei / vincitori) della Regione Lazio pubblicate lo scorso 9/08/2024 (solo) sul sito istituzionale dell’Agenzia oltre a tutti i relativi atti di approvazione.

Giustizia amministrativa202407208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e elenchi dei vincitori del concorso, relativi alla Regione Lazio, nonché il punteggio attribuito alla prova scritta e il quesito contestato sulla sottoscrizione e sul versamento del capitale delle società a responsabilità limitata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito e gli elenchi dei vincitori pubblicati e successivamente rettificati dall’Agenzia delle Entrate, nonché il questionario e l’esito della prova scritta, conclusa con il punteggio di 22,93 e con collocazione in graduatoria alla posizione 1.764. Ha dedotto che un quesito riguardante la sottoscrizione e il versamento del capitale delle società a responsabilità limitata fosse errato, incompleto, ambiguo e privo di una risposta corretta, determinando l’errata risposta del candidato e l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha chiesto l’annullamento del quesito, la rivalutazione della prova e della graduatoria, con aggiunta di 0,51 punti e rideterminazione del punteggio finale in 23,44. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la successiva rettifica della graduatoria finale pubblicata il 10 febbraio 2026 e gli ulteriori atti e graduatorie pubblicati il 9 agosto 2024.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure relative alla correttezza del quesito, al punteggio attribuito e alla graduatoria. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, quali potenziali controinteressati. L’integrazione dovrà avvenire mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate degli estremi dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente dovrà adempiere entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, trasmettendo all’amministrazione la richiesta e la copia informatica degli atti. L’amministrazione dovrà pubblicare e mantenere online gli atti fino alla sentenza definitiva, predisporre sulla home page un collegamento denominato “Atti di notifica” e rilasciare al ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione con la relativa data. La prova degli adempimenti dovrà essere depositata dal ricorrente entro dieci giorni dalla pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell’attestato, a pena di decadenza. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la definizione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, per l’integrazione del contraddittorio, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità disposte dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento delle modalità di pubblicazione dell’elenco dei controinteressati e degli atti processuali sul sito istituzionale dell’amministrazione.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna dell’amministrazione a rivalutare il punteggio; l’ordinanza non esamina tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti o di alcuni soggetti utilmente collocati, il giudice deve assicurare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, disponendone l’integrazione anche mediante notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli estremi del provvedimento giudiziale, del ricorso e dei motivi aggiunti in versione integrale e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
  • L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio può porre a carico del ricorrente un termine perentorio per l’esecuzione degli incombenti e per il deposito della relativa prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso o la decadenza in caso di mancato adempimento.
  • L’amministrazione incaricata della pubblicazione deve rendere gli atti facilmente raggiungibili dal proprio sito istituzionale, mantenerli disponibili sino alla definizione del giudizio e rilasciare un attestato contenente la data dell’avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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