Sentenza del 18/01/2018 n. 136 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - conferimento d'azienda - successiva cessione di quote - art. 20 d.P.R: 131/1986 - applicazione - è possibile - tributo dovuto in misura proporzionale - consegue - accertamento di un intento elusivo - non è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 a una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda in una società partecipata e dalla successiva cessione delle quote della società conferitaria. Il ricorrente contestava la possibilità di considerare unitariamente le operazioni e di riqualificarle come una cessione diretta di ramo d'azienda, soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3%. Veniva inoltre contestata la legittimità della riqualificazione in assenza di contraddittorio preventivo e di prova di un intento elusivo.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta possibile. L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consente di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi degli atti collegati, attribuendo prevalenza alla sostanza giuridica dell'operazione rispetto alla forma e alla volontà dichiarata dalle parti. La sequenza conferimento del ramo d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni può quindi essere trattata come cessione del ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale. Non è necessario che l'Ufficio dimostri un intento elusivo né che attivi uno specifico contraddittorio procedimentale, poiché l'art. 20 non è considerato una norma antielusiva, ma una norma interpretativa e impositiva. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. n. 131/1986
La norma consente di qualificare gli atti secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici complessivi, considerando anche il collegamento tra più negozi, anziché limitarsi alla forma o al singolo atto isolatamente considerato. Secondo la decisione, essa ha natura interpretativa-impositiva e non antielusiva.
d.P.R. n. 131/1986, imposta di registro
La cessione di un ramo d'azienda è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, indicata nella decisione con aliquota del 3%.
Cassazione, sentenza n. 8542/2016
La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 20 introduce un criterio ermeneutico ulteriore rispetto alle regole civilistiche tradizionali, valorizzando la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto.
Massime di principio
- Quando più atti sono collegati e realizzano sostanzialmente il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, l'Amministrazione può considerarli unitariamente ai fini dell'imposta di registro.
- Il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria può essere riqualificato come cessione diretta del ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta proporzionale corrispondente.
- La riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo, perché si fonda sull'interpretazione giuridica complessiva degli atti e non sull'abuso del diritto.
- La forma negoziale scelta dalle parti non è decisiva se la natura e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione evidenziano un risultato sostanzialmente diverso.
- In operazioni societarie complesse è opportuno valutare preventivamente il trattamento dell'intera sequenza negoziale ai fini dell'imposta di registro, non soltanto quello dei singoli atti considerati separatamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 18 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 21 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 22 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 18 gen 2018Sentenza del 18/01/2018 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →