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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21113/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa realizzata mediante un versamento su una carta Postepay a lui intestata. Con il primo motivo ha censurato la valutazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una reale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la prescrizione, ma la Corte ha rilevato che il termine non era ancora decorso per effetto di plurime sospensioni del processo, complessivamente pari a 265 giorni, e degli aumenti di termine di cui agli artt. 99, secondo comma, e 161, secondo comma, c.p. Con il terzo motivo ha contestato un profilo del trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in cassazione in assenza di manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito; manifestamente infondato il secondo motivo sulla prescrizione, perché il termine finale, tenuto conto delle sospensioni e degli aumenti di legge, sarebbe maturato solo il 25 luglio 2025; non consentito il terzo motivo, in quanto volto a rimettere in discussione un aspetto del trattamento sanzionatorio non viziato da manifesta illogicità. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, secondo comma, c.p.

    Richiamato per l'aumento del termine di prescrizione in presenza di recidiva nei casi previsti dalla norma.

  • art. 161, secondo comma, c.p.

    Richiamato per l'effetto sospensivo/interruttivo sul termine di prescrizione, con conseguente slittamento della data finale di maturazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La prescrizione va verificata tenendo conto delle sospensioni del processo e degli eventuali aumenti del termine derivanti da recidiva o da altre previsioni codicistiche; se il termine non è ancora maturato, la doglianza è infondata.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione di merito non presenti manifesta illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Per ritenere provata la responsabilità in relazione a una truffa può valorizzarsi la titolarità della carta o dello strumento di pagamento su cui è confluito il profitto dell'illecito, quando tale dato non sia specificamente contestato e sia stato logicamente valorizzato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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