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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18001/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento che il contribuente riteneva non notificate; il ricorrente chiedeva l'annullamento per omessa notifica delle cartelle e la conseguente inammissibilità del ruolo

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l'originario ricorso del contribuente per difetto di interesse ad agire alla luce della nuova disciplina (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n.146/2021 conv. in L. n.215/2021), che stabilisce in generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo casi tassativi; siccome il ricorrente non ha dimostrato di rientrare in tali ipotesi eccezionali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di merito cassata senza rinvio. È stata anche respinta l'eccezione di giudicato implicito interno sollevata dal contribuente

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 12, comma 4-bis

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La disposizione qualifica l'estratto di ruolo come non impugnabile direttamente salvo alcuni casi tassativi; opera da ius superveniens e limita l'interesse ad agire, rendendo inammissibile l'impugnazione diretta dell'estratto quando la cartella sia già stata validamente notificata o non ricorrano le eccezioni previste

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    norma che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

    Ha novellato l'art. 12 introducendo la regola della generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo e le ipotesi tassative di impugnazione diretta (pregiudizio per procedure di appalto, riscossione da soggetti pubblici, verifiche di cui all'art. 48-bis, perdita di benefici)

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022

    Ha interpretato il comma 4-bis: l'estratto di ruolo è mero elaborato informatico non atto impositivo, la nuova norma concreta e limita l'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti; ha ritenuto infondate le questioni di incostituzionalità

  • Corte Costituzionale, sent. n. 190/2023 e ordinanza n. 81/2024

    Ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate contro l'art. 12, comma 4-bis, confermando la legittimità della norma

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 3812/2023

    Ha precisato che la tutela successiva (es. opposizione esecutiva) resta possibile e che l'impugnazione autonoma di questioni accessorie (es. spese) può avere autonomia rispetto al divieto di impugnare l'estratto

  • Altri precedenti richiamati (es. Cass. n. 21289/2020, n. 31240/2019, n. 25906/2017, n. 29729/2023)

    Giurisprudenza di orientamento che conferma la distinzione tra ruolo/cartella (atti impugnabili) ed estratto di ruolo (non impugnabile) e supporta i principi applicati nel caso

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto mera rappresentazione informatica degli elementi della cartella, è in linea di principio non impugnabile direttamente: occorre verificare se ricorre una delle eccezioni tassative previste dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
  • La disciplina introdotta dal comma 4-bis si applica anche ai processi pendenti: pertanto la carenza di interesse ad agire può essere rilevata fino al momento della decisione e comporta l'inammissibilità dell'azione diretta
  • La mancanza di interesse ad agire è un requisito sostanziale rilevabile d'ufficio in ogni grado; il giudice deve quindi verificare l'esistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente prima di entrare nel merito
  • Il giudicato implicito interno non opera per precludere la rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse ad agire derivante da norma sopravvenuta: la 'quaestio iuris' relativa all'interesse deve essere stata effettivamente discussa e decisa espressamente per formare giudicato
  • Se non ricorre alcuna delle ipotesi tassative di impugnazione diretta (pregiudizio in appalti, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici ecc.), il contribuente dovrebbe valutare la tutela successiva (es. opposizione ex art. 615 c.p.c. o opposizione esecutiva) quando sia iniziata o minacciata l'esecuzione forzata
  • Quando si ritiene che la notifica sia invalida, è importante documentare e dedurre specificamente i danni o il concreto pregiudizio previsto dalla norma per ingressare nelle eccezioni; altrimenti la domanda sarà respinta per difetto di interesse
  • La parte che impugna la sola decisione sulle spese può talvolta ottenere autonomia dell'impugnazione su quel capo, ma questa possibilità non elude il divieto di impugnare l'estratto di ruolo se non sussistono le condizioni previste dalla norma

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